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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

La normativa vigente (art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011) in materia di semplificazione amministrativa impone a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di accettare le autocertificazioni e di non richiedere né ricevere certificati rilasciati da altri uffici pubblici.

L’autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha lo stesso valore del certificato, ma non è soggetta al pagamento della marca da bollo né all’autenticazione della firma. È onere della pubblica amministrazione verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive attraverso opportuni controlli d’ufficio.

L'università di Catania, per facilitare i suoi studenti, mette a disposizione alcuni modelli precompilati di autocertificazione riguardanti la carriera universitaria, disponibili, accedendo al Portale studenti, alla voce di menu "Stampe".

E' necessario verificare sempre la correttezza dei dati riportati. Qualora i dati fossero incompleti o errati contattare il settore carriere studenti del proprio corso di studi.

In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dei benefici ottenuti presentando la dichiarazione stessa.

I certificati rilasciati dagli uffici pubblici sono destinati solo ai rapporti tra privati e vengono concessi dietro l’assolvimento dell’imposta di bollo vigente, ad esclusione dei particolari casi previsti dall’allegato B del DPR n. 642/72 o da leggi speciali.

Su tutti i certificati è riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le certificazioni destinate all’estero devono riportare la dicitura “Ai sensi dell’art. 40 del DPR 28.12.2000 n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero.
Le pubbliche amministrazioni che necessitano acquisire dati d’ufficio o verificare il contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, possono inviare la richiesta agli indirizzi di posta elettronica degli uffici preposti.

Ultima modifica: 
06/11/2023 - 16:55