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Brevetti e Copyright

Brevetti

Se sei un ricercatore dell’Ateneo:  
Le informazioni utili per intraprendere il percorso verso la protezione della proprietà intellettuale si trovano tra i documenti utili (menù a destra) nel file Guida alla brevettazione e al copyright e, schematicamente, nel file Schema a Blocchi Brevetti. Ulteriori dettagli sono disponibili all'interno del Regolamento Brevetti.

Puoi usufruire del servizio di supporto consulenziale dell’Ufficio Brevetti per verificare se i risultati della tua ricerca hanno i requisiti richiesti per la brevettabilità. Le informazioni rilasciate durante l’incontro saranno mantenute riservate e si valuta insieme lo stato dell’arte, l’applicazione industriale più idonea ed il mercato al quale rivolgersi. 
Occorre, innanzitutto, compilare la Disclosure Form (Allegato A), al fine di fornire le prime informazioni relative al trovato che saranno, in un secondo momento, sottoposte alla Commissione brevetti, in caso di richiesta di cessione all’Ateneo.  
La proposta di cessione, indirizzata al Presidente della Commissione brevetti, si formula compilando l’apposito modulo allegato al Regolamento (Allegato C). In caso di parere positivo da parte della Commissione Brevetti, il Consiglio di amministrazione decide se autorizzare l’acquisizione dell’invenzione da parte dell’Ateneo. Da questo momento in poi, l’Ateneo curerà l’iter brevettuale e la valorizzazione dell’invenzione, attraverso la partecipazione a piattaforme, eventi internazionali, reti nazionali ed europee, come canali di pubblicità e sviluppo di sinergie. 
 All’inventore spetterà comunque il 50% degli eventuali proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto, sia che ceda all’Ateneo sia che mantenga la titolarità del brevetto.Del 50% spettante all’Ateneo, il 20% sarà destinato al Dipartimento di appartenenza dell’inventore, per finanziare altre attività di trasferimento tecnologico.

N.B. Qualora l'inventore decida di non cedere all'Ateneo la propria invenzione, dovrà comunque compilare e firmare l'Allegato B.

Se sei un’impresa:

L’impresa può partecipare alla proprietà dell’invenzione, nella fase di sperimentazione o successivamente, mediante la sua totale acquisizione o di una quota. Dalla partecipazione al brevetto, possono scaturire profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dalla cessione del brevetto a terzi;


Copyright

Cos’è il copyright o diritto d’autore
E’il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi, retribuzione dovuta a chi ha creato un’opera. Alla nascita del diritto d’autore conseguono, dunque, diritti patrimoniali e diritti morali (anche in capo agli eredi del de cuius che godono del D.A. fino a 70 anni dopo la morte). Questo diritto nasce con l’opera, tuttavia è utile depositarne una copia (secondo modalità ben precise) presso la SIAE che ha, dunque, un ruolo certificatore.  

Quali opere possono essere coperte da copyright
Ad esempio, si tratta delle opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; delle opere e composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; dei disegni e le opere dell’architettura; delle opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo; dei programmi per elaboratore (software), in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore ed anche delle banche-dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. 

Ultima modifica: 
11/04/2024 - 17:51