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Titolo IX - Rapporti con organismo esterni

Titolo IX - Rapporti con organismo esterni


Articolo 46 - Criteri generali
1. L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, in collaborazione, per conto o in favore di soggetti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
A tal fine stipula appositi contratti e convenzioni che possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di borse di studio.
2. Per lo svolgimento dei programmi definiti al comma precedente, l'Università, nei limiti dei finanziamenti previsti, può attivare rapporti di collaborazione mediante contratti di diritto privato a termine, di durata non superiore a quella delle convenzioni stesse, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il personale docente e tecnico amministrativo che collabora alle attività di cui ai commi precedenti, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva.
In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.
Le strutture di appartenenza devono accertare, ogni anno, la compatibilità dell'attività da prestare con quelle istituzionali e dare specifica autorizzazione.
4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti.
5. I rapporti dell'Ateneo con soggetti esterni sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo il quale fissa i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere.
6. E' fatto obbligo ai singoli responsabili delle attività in convenzione di presentare una relazione annuale al Senato Accademico per la relativa valutazione.
Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione

Articolo 47 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
1. L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
2. L'Università si impegna a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche in particolare con la Regione Siciliana, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

Articolo 48 - Convenzioni
1. L'Università può stipulare Convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Le Convenzioni dovranno espressamente garantire la più completa autonomia degli organismi universitari e dei docenti nei confronti dei soggetti esterni convenzionati.
3. Le Convenzioni possono essere stipulate anche dai Presidi di Facoltà, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori di Centri di ricerca, dai Presidenti dei Centri di servizio su delibera dei relativi Consigli, sulla base di delega del Rettore in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Sono comunque escluse da ogni convenzione attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.

Articolo 49 - Consorzi
1. L'Università può istituire con soggetti pubblici e privati Consorzi per la gestione associata di una o più attività, su iniziativa sia degli Organi di Governo Centrali sia su proposta di ogni Unità Decentrata dell'Ateneo.
2. Gli Statuti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su parere conforme del Senato Accademico.

Articolo 50 - Osservatorio per i rapporti con organismi esterni
1. L'Osservatorio per i rapporti con organismi esterni è composto da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, che lo presiede, e da un membro per ciascuna Facoltà, designato dal relativo Consiglio.
2. L'Osservatorio propone rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine di fornire loro attività di servizio attraverso contratti e convenzioni.
3. L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui rapporti con organismi esterni. Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

Articolo 51 - Accordi di Cooperazione
1. L'Università stipula Accordi di Cooperazione per attività didattiche e scientifiche con Università nazionali ed estere, Istituti di istruzione, Accademie ed altre Istituzioni accademiche di alta qualificazione.
2. Gli Accordi di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

Articolo 52 - Aziende Speciali
1. Le Aziende Speciali sono enti strumentali dell'Università costituite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, per la sola gestione di attività istituzionali in forma imprenditoriale.
2. L'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto deliberato contestualmente alla sua istituzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Organi dell'Azienda speciale: sono il Rettore o un suo delegato, il Direttore e il Consiglio di Amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e da apposito Regolamento.

Articolo 53 - Partecipazione a Società ed altre forme associative
1. L'Università, anche su proposta delle Unità Decentrate, può partecipare a Società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.
2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le forme e i limiti della partecipazione.

Articolo 54 - Invenzioni e brevetti
1. Spetta all'Università il diritto di conseguire ed utilizzare il brevetto per le invenzioni e le innovazioni realizzate a seguito dell'attività di ricerca svolta nell'ambito istituzionale.
2. All'Autore spetta il riconoscimento del diritto morale di inventore ed un equo compenso commisurato all'accertata importanza economica dell'invenzione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Le Convenzioni con soggetti pubblici e privati possono derogare, nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il Regolamento Generale di Ateneo prevederà, in analogia ai commi precedenti, la regolamentazione e la tutela del copyright.

Articolo 55 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale
1. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge attività assistenziale.
2. Nella formazione dei protocolli d'intesa tra l'Università e le altre autorità competenti per regolamentare l'apporto della Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, svolte presso l'Azienda Policlinico e le altre strutture dello stesso Servizio, il Consiglio di detta Facoltà esprime parere obbligatorio.
3. La Facoltà di Medicina, nonchè altre Facoltà e Dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei Piani Sanitari Regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi Consigli.
4. Per soddisfare specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 56 - Azienda Policlinico
1. L'Azienda Policlinico, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, promuove, organizza e gestisce attività sanitaria e socio- sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Sono organi di gestione del Policlinico: il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Consiglio dei Sanitari e il Direttore Amministrativo. E' organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Rettore, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra esperti di comprovata esperienza in campo giuridico-economico. Al Direttore Generale, su delega del Rettore, spetta la rappresentanza legale della Azienda Policlinico per la durata del proprio mandato.
4. Il Direttore Sanitario dirige e coordina i servizi sanitari e fornisce pareri al Direttore Generale nelle materie di propria competenza.É nominato dal Direttore Generale, su designazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fra i professori di ruolo della Facoltà o fra quanti abbiano le qualità professionali, in possesso dei requisiti di legge.
5. Il Consiglio dei Sanitari ha funzione di indirizzo e programmazione ed esprime parere obbligatorio in analogia a quanto previsto per le aziende ospedaliere. Composizione e modalità di nomina dei suoi componenti sono disciplinati dal regolamento interno del Policlinico.
6. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Direttore Generale, a un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possegga i requisiti, ovvero, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo.
7. Il Direttore Amministrativo dirige e coordina i servizi amministrativi e fornisce pareri al Direttore Generale nelle materie di propria competenza. L'incarico di Direttore Amministrativo può conferirsi, con atto motivato, anche con contratto di diritto privato a persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per la durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.
8. Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo durano in carica un triennio e possono essere confermati o motivatamente rimossi dal Rettore con lo stesso procedimento previsto dalla nomina.
9. Il Direttore Sanitario, se appartenente all'Università di Catania, e i componenti eletti del Consiglio dei Sanitari, durano in carica un triennio e possono essere immediatamente rieletti un sola volta.
10. Gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sono fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e sono a carico del bilancio del Policlinico. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è a tempo pieno ed incompatibile con ogni altra attività.
11. L'assetto organizzativo e gestionale del Policlinico e ogni altro aspetto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo sono disciplinati dal Regolamento interno del Policlinico, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente.
12. Il Direttore Generale, sentito il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, propone al Rettore per l'approvazione il Regolamento interno e il Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione può rinviare al Direttore Generale i progetti di regolamento entro il termine di quarantacinque giorni, con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge e/o con lo Statuto dell'Ateneo. Nel caso in cui il Direttore Generale non provveda alle modifiche relative entro trenta giorni, il Rettore provvede in sostituzione.
13. In fase di prima applicazione della presente normativa ed allo scopo di accelerare la costituzione ed il funzionamento dell'Azienda e dei suoi organi, fino all'emanazione del Regolamento interno, il Rettore provvede con proprio decreto, su proposta del Direttore Generale, sentito il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, ad emanare le disposizioni di attuazione transitoria occorrenti.