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Titolo VIII - Centri di servizio

Titolo VIII - Centri di servizio


Articolo 39 - Funzioni e disciplina dei Centri di Servizio
1. I Centri di Servizio organizzano, gestiscono e coordinano servizi a supporto delle attività di singole strutture o comuni a più strutture di ricerca, di didattica e di amministrazione.
2. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Ai Centri può essere attribuita autonomia amministrativa e finanziaria secondo la disciplina del Regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 40 - I Centri di Gestione Amministrativa
1. I Centri di Gestione Amministrativa sono strutture al servizio di quelle Unità Decentrate che non hanno autonomia di spesa.
2. I Centri possono essere istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.

Articolo 41 - Centro per i Sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche
1. Il Centro ha funzioni di servizio e di coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'Ateneo e delle reti che li collegano.
2. Fornisce elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche.
3. Sono Organi del Centro: il Consiglio e il Presidente.
4. Il Presidente è nominato, su proposta del Consiglio, dal Rettore sentito il Senato Accademico.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili un sola volta.
6. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 42 - Centro Orientamento e Formazione
1. Il Centro Orientamento e Formazione fornisce un servizio di orientamento, finalizzato alla conoscenza dei percorsi formativi e alla individuazione degli sbocchi professionali piu consoni alle attitudini individuali.
Esso esplica attività di promozione, di coordinamento e di ausilio in relazione ai servizi didattici integrativi di cui all'art. 27 del presente Statuto; inoltre, promuove attività formative volte ad adeguare le diverse professionalità alle esigenze del mondo del lavoro anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, con Enti pubblici e privati e con gli Ordini professionali.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 43 - Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo
1. Il Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo promuove la formazione linguistica degli studenti e del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
Può fornire, inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di Enti pubblici e privati.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 44 - Tipografia Universitaria
1. La Tipografia Universitaria è una struttura tecnica finalizzata alla produzione di stampati e di prodotti editoriali al servizio di tutte le strutture e componenti dell'Ateneo.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento della Tipografia Universitaria sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 45 - Centro biblioteche e documentazione
1. Il Centro biblioteche e documentazione ha funzioni di conservazione e sviluppo del sistema bibliotecario e documentario costituito da biblioteche principali e di settore.
2. Sono Organi del Centro biblioteche e documentazione: il Consiglio e il Presidente. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.
3. Il Presidente è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio, sentito il Senato Accademico.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
5. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro biblioteche e documentazione sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.