Titolo I - Disposizioni generali, strumenti di programmazione e gestione finanziaria
CAPO I - Oggetto, principi e definizioni
Articolo 1 - Oggetto
1. In attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi della contabilità dello Stato, il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile e la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'attività dell'Università degli Studi di Catania.
Articolo 2 - Principi
1. L'ordinamento contabile e la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica di cui all'art. 1 sono disciplinati in termini funzionali al principio della programmazione pluriennale ed annuale.
2. L'Università di Catania adotta i principi della contabilità economico-patrimoniale nelle registrazioni contabili e nella predisposizione dei documenti di sintesi e li applica correlandoli alla contabilità finanziaria, nel rispetto delle previsioni di legge.
3. La disciplina di dettaglio del sistema contabile di cui al comma 2 è definita con delibera del Consiglio di amministrazione.
Articolo 3 - Definizioni
Agli effetti del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
Ateneo: l'Università nel suo complesso;
strutture decentrate: Facoltà e centri di spesa;
centro di spesa: la struttura didattica e di ricerca o di servizio, comunque denominata, a cui lo Statuto e gli atti che lo attuano attribuisca autonomia contabile, amministrativa, di spesa e finanziaria.
Articolo 4 - Esercizio Finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
CAPO II - Programmazione pluriennale e annualeArticolo 5 - Strumenti di programmazione Pluriennale
1. Gli strumenti di programmazione pluriennale sono costituiti dal Piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e dal bilancio pluriennale di Ateneo.
2. Gli strumenti di programmazione pluriennale si riferiscono ad un triennio e possiedono, nelle forme indicate dai successivi articoli, una funzione che è in parte prescrittiva e in parte programmatica.
Articolo 6 - Piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo
1. Tenuto conto delle indicazioni del Piano Triennale di Sviluppo dell'Università, il Piano Pluriennale di Sviluppo dell'Ateneo individua, in una prospettiva pluriennale, le finalità generali e settoriali dell'azione dell'Ateneo, gli obiettivi, anche intermedi, da perseguire e le loro priorità, ed indirizza, a tal fine, la formazione dei programmi annuali dell'Ateneo.
2. Il Piano si può articolare in progetti che hanno ad oggetto specifici obiettivi da perseguire nell'ambito pluriennale.
3. Il Senato Accademico, sulla base delle proposte delle strutture decentrate, sentite le commissioni di cui all'art. 10 dello Statuto, predispone e approva il Piano pluriennale di sviluppo.
Articolo 7 - Bilancio pluriennale di Ateneo
1. Il bilancio di previsione pluriennale è redatto in termini finanziari di competenza in conformità dell'allegato L e si riferisce al medesimo triennio di validità del piano pluriennale di sviluppo.
2. Esso svolge una funzione programmatoria ai fini della formazione degli strumenti e degli atti di gestione finanziaria, economica e patrimoniale annuali ed indica le entrate e le spese certe e/o prevedibili per ciascun anno del periodo di riferimento.
3. Con riguardo al primo esercizio da esso considerato, il bilancio pluriennale è costituito dal bilancio annuale di previsione dell'Ateneo, è strutturato nei termini di cui al successivo art. 9 del presente regolamento e possiede una funzione prescrittiva.
4. Per i restanti esercizi, esso si limita a definire il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento. Le previsioni iscritte in bilancio negli esercizi successivi al primo hanno funzione programmatica e non sono oggetto di gestione nel corso dell'esercizio finanziario.
5. Il bilancio di previsione pluriennale indica, per ciascuna categoria di entrata e di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. Le sezioni di spesa sono disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per programmi.
6. Il bilancio di previsione pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione annuale. Gli stanziamenti previsti per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale.
7. La procedura di formazione del bilancio pluriennale è disciplinata dall'art. 10.
Articolo 8 - Strumenti di programmazione annuale
1. Gli strumenti di programmazione annuale dell'Ateneo sono costituiti dal programma annuale dell'Ateneo medesimo, nonchè dal bilancio annuale di Ateneo e dei centri di spesa.
CAPO III - Gestione finanziariaArticolo 9 - Bilancio di previsione annuale
1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione annuale.
2. Il bilancio di previsione annuale dell'Ateneo è formulato in termini finanziari di competenza ed è strutturato in titoli, categorie, sezioni e capitoli secondo quanto previsto dall' art. 12 del presente regolamento.
3. L'unità elementare del bilancio è il capitolo che comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve essere omogeneo e chiaramente definito.
4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti nel programma annuale.
7. Al bilancio di previsione dell'Ateneo è allegato un bilancio preventivo consolidato redatto in conformità dell'allegato D che riassume a fini informativi le previsioni dell'Ateneo, dei centri di spesa, del Policlinico, fino alla sua costituzione in Azienda, della Tipografia universitaria, salva altra disciplina prevista dal Regolamento generale di Ateneo.
Articolo 10 - Criteri di formazione del Bilancio di Previsione
1. Le linee programmatiche della gestione finanziaria dell'Università sono espresse nel programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Il Direttore Amministrativo entro il 30 maggio trasmette al Rettore una relazione contenente le previsioni di entrate che nell'anno finanziario successivo e nei due seguenti deriveranno dai trasferimenti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, dai proventi delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, da contratti, convenzioni e contributi vari. Nella relazione vengono indicate le richieste di spese previste per il funzionamento dei servizi gestiti nella contabilità finanziaria dell'Amministrazione centrale, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del precedente bilancio di previsione pluriennale.
3. Entro il medesimo termine, il Senato Accademico, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni di cui all'art. 10 dello Statuto, fornisce indicazioni programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione, anche con riferimento alla ripartizione delle risorse finanziarie, tra le strutture scientifiche e didattiche, secondo criteri predefiniti.
4. Il Rettore, sulla base della relazione del Direttore Amministrativo e delle indicazioni formulate dal Senato Accademico, nonché delle generali esigenze dell'Ateneo, predispone le linee programmatiche del bilancio e la conseguente ripartizione delle risorse alle strutture decentrate. Il Consiglio di Amministrazione. delibera entro il 20 giugno e, tempestivamente, le strutture decentrate sono informate delle risorse loro assegnate. I Consigli di Facoltà deliberano la destinazione delle risorse assegnate. I centri di spesa approvano i rispettivi bilanci preventivi e, entro 10 giorni, ne trasmettono copia all'amministrazione centrale.
5. Il Rettore predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale dell'Ateneo, unitamente al programma annuale, entro il 30 ottobre. Prima dell'approvazione i bilanci sono esaminati in seduta comune da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
6. I progetti di bilancio annuale e pluriennale, unitamente al programma annuale, con allegate le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono presentate al Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre e devono essere approvati entro il 30 novembre.
7. Copia dei bilanci di previsione e dei relativi allegati viene trasmessa al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
8. Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'esercizio provvisorio, per un massimo di 4 mesi e 4/12 degli stanziamenti previsti per il precedente esercizio. Anche i centri di spesa possono procedere alla gestione provvisoria, per un massimo di 4 mesi e di 4/12 degli stanziamenti previsti dal precedente bilancio.
Articolo 11 - Integrità e universalità del bilancio
1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. I bilanci dei centri di spesa, del Policlinico universitario, fino alla sua costituzione in Azienda, della Tipografia Universitaria, salva altra disciplina prevista dal Regolamento generale di Ateneo devono essere allegati al bilancio dell'Università.
Articolo 12 - Classificazione delle entrate e delle spese
1. Le entrate del bilancio di previsione di competenza dell'Ateneo sono classificate, secondo le principali fonti di finanziamento, nei seguenti titoli:
Titolo I: Entrate correnti
Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Titolo III: Riscossioni crediti, ritenute e partite finanziarie
Titolo IV: Accensione di prestiti.
2. Le spese sono classificate, secondo i principali aggregati economici, nei seguenti titoli:
Titolo I: Spese correnti:
Titolo II: Spese in conto capitale;
Titolo III: Partecipazioni, ritenute e partite finanziarie;
Titolo IV: Rimborsi di prestiti.
3. Nell'ambito di ciascuno titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, sezioni e capitoli secondo il rispettivo oggetto.
4. La classificazione delle entrate e delle spese, in conformità dell'allegato A, è vincolante per la ripartizione in titoli, categorie e sezioni, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze dell'Ateneo.
5. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, in conformità dell'allegato B, nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli, categorie e sezioni.
Articolo 13 - Contenuto del Bilancio
1. Il Bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo.
2. I contributi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per funzionamento non possono essere iscritti in misura superiore a quella dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.
3. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, così come definite dal successivo articolo 14 e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
Articolo 14 - Equilibrio del Bilancio e indebitamento
1. Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non può superare, per ciascun esercizio, le previsioni di entrata, comprensive di quelle derivanti dal ricorso al mercato finanziario.
2. L'entità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con apposita delibera, che il Consiglio di Amministrazione adotta in occasione dell'approvazione del bilancio, e costituisce il limite massimo alla contrazione di mutui e prestiti destinati per l'effettuazione di spese di investimento.
3. In ciascun esercizio può essere consentita la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che i complessivi oneri di ammortamento, considerati al netto degli eventuali contributi concessi all'Ateneo per le relative operazioni, non superino i limiti eventualmente stabiliti per le Università dalla legge.
4. Al Bilancio è allegato un prospetto illustrativo che fornisce la dimostrazione della osservanza dei limiti previsti dal precedente comma 3.
5. Qualora la giacenza media di cassa lo consenta, il Consiglio di Amministrazione può, definendo i tempi del ripianamento entro un massimo di dieci anni, finanziare l'investimento utilizzando la giacenza medesima nella misura massima prevista dal comma 3.
6. Eccezionalmente il Consiglio di Amministrazione può autorizzare accensione di anticipazioni di cassa esclusivamente per fronteggiare sue momentanee deficienze; esse devono comunque essere estinte entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
Articolo 15 - Avanzo e disavanzo di amministrazione
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformità dell'allegato C.
2. L'avanzo di amministrazione è iscritto come prima voce del bilancio.
3. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.
Articolo 16 - Fondo di riserva
1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante lo esercizio, il cui ammontare non può superare il 5% delle complessive spese correnti previste.
2. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.
Articolo 17 - Variazioni e storni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Nei casi di urgenza può provvedere il Direttore Amministrativo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio di Amministrazione.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonchè tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
CAPO IV - EntrateArticolo 18 - Accertamento delle entrate
1. L'entrata è accertata quando l'Università appura la ragione del suo credito e la persona debitrice ed è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.
2. I documenti che comportano accertamento di entrate sono trasmessi dai competenti uffici all'Ufficio Ragioneria per le annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.
Articolo 19 - Riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto o Azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto Istituto.
3. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'Istituto cassiere entro e non oltre il trentesimo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversale d'incasso.
4. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'Istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento.
5. Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.
6. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.
7. Le entrate derivanti da finanziamenti disposti in unità di conto comunitaria (ECU) destinate all'Università per lo svolgimento di attività di ricerca e per la concessione di borse di studio, vengono depositate in un apposito conto fruttifero, espresso nella stessa unità di conto, acceso presso l'Istituto cassiere. L'accertamento e l'impegno di spesa vengono effettuati al cambio del giorno dell'operazione. Ogni singolo pagamento comporta un prelevamento dal detto conto e la regolarizzazione contabile avviene con la disposizione di incasso e la relativa emissione di reversale per l'importo corrispondente al pagamento.
Articolo 20 - Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della Ragioneria, o dalla persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) titolo, categoria, sezione e capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del capitolo;
d) nome e cognome o denominazione del debitore;
e) causale della riscossione;
f) importo in cifre e in lettere;
g) data di emissione.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Università per l'annullamento e la riemissione in conto residui.
Articolo 21 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1. Il Direttore Amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la personale sua responsabilità, affinchè l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.
CAPO V - SpeseArticolo 22 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare il Direttore Amministrativo e i Dirigenti, prefissando i limiti.
3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare impegni provvisori che hanno valore soltanto nel corso dell'esercizio; ove, alla chiusura dell'esercizio, gli impegni provvisori non fossero stati trasformati in definitivi, così come previsto dal terzo comma del presente articolo, sono privi di efficacia.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
7. Fanno eccezione quelli relativi:
a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
c) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Università ne riconosca la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore ai nove anni.
8. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
9. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
10. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione le somme stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti; delle deliberazioni e delle somme così riportate dovrà essere compilato elenco da allegare al consuntivo.
11. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.
Articolo 23 - Registrazione degli impegni di spesa
1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di Ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
2. Gli atti sono restituiti all'ufficio di provenienza muniti del visto del Direttore della Ragioneria e degli estremi della registrazione dell'impegno.
3. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti con le osservazioni dell'ufficio di Ragioneria a quello di provenienza.
4. Gli schemi di deliberazione predisposti per il Consiglio di Amministrazione devono contenere l'attestazione della disponibilità del capitolo di bilancio, su cui la spesa graverà, vistata dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria nonché lo stanziamento residuo.
Articolo 24 - Liquidazione e ordinazione della spesa
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nella individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo, cui è affidata la trattazione della pratica, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui ai successivi commi, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi nonchè sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. L'Ufficio di Ragioneria, verificata la regolarità della documentazione di cui al primo comma del successivo art. 25, della liquidazione della spesa ed accertata l'esatta imputazione in conto residui o competenze, nonchè la disponibilità dei fondi nel relativo capitolo del bilancio predispone i pagamenti delle spese mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, tratti, sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
3. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della Ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.
4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) titolo, categoria, sezione e capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del titolo;
d) nome e cognome o denominazione del creditore;
e) causale del pagamento;
f) importo in cifre e in lettere;
g) modalità di estinzione del titolo;
h) data di emissione.
5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
7. Ai fini del pagamento possono essere adottate con apposito regolamento le procedure di cui al regolamento approvato con D.P.R. 20/4/94 n. 367 per l'emissione di mandati informatici di pagamento.
Articolo 25 - Documentazione dei mandati di pagamento
1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
2. Tale documentazione è vistata dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
3. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa che deve essere conservata per 10 anni, eventualmente trasferita dopo 3 anni su supporti ottici o informatici o su altri analoghi strumenti di conservazione degli atti.
Articolo 26 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento
1. L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso dev'essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;
c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.
Articolo 27 - Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario
1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
2. I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
Articolo 28 - Anticipazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di concedere anticipazioni che trovino copertura nel bilancio dell'Università a favore delle strutture decentrate, quando esse siano necessitate da spese correlate ad entrate già accertate ma non ancora riscosse.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, concedere anticipazioni a favore delle strutture decentrate per progetti già finanziati in quanto detti finanziamenti richiedano anticipazioni per stati di avanzamento.
3. In caso di urgenza, l'anticipazione può essere concessa dal Rettore o dal Direttore Amministrativo ed il provvedimento ed il provvedimento deve essere successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione.
CAPO VI - Servizio di cassaArticolo 29 - Affidamento del servizio
1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, ad un unico istituto di credito, il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.
2. La convenzione di cui al precedente comma deve, altresì, prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei Centri di spesa.
3. Per l'espletamento di particolari servizi l'Università può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Università con cadenza almeno bimestrale.
4. Presso l'istituto tesoriere sono aperti conti correnti intestati ai centri di spesa e all'Ateneo. Tali conti vengono utilizzati dall'istituto tesoriere, su segnalazione dei centri di spesa e dell'Ateneo, per la gestione di cassa delle entrate proprie classificate come fruttifere, le quali, anche in deroga alla legge n. 720/84, non confluiscono nel conto delle rispettive tesorerie uniche.
5. Per le altre entrate classificate in fruttifere, l'istituto tesoriere utilizzerà conti correnti per l'osservanza delle disposizioni di cui alla citata legge 720/84.
6. Per le spese, gli organi ordinatori segnaleranno di volta in volta all'istituto tesoriere l'esatta imputazione di cassa.
Articolo 30 - Gestione del fondo per piccole spese
1. L'economo dell'Università può essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, di importo non superiore a lire 30 milioni reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Con il fondo l'Economo può provvedere di norma in contanti e/o con carta di credito al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione, per l'acquisto di giornali nonchè di pubblicazioni periodiche e simili, spese di rappresentanza, spese di missioni, ciascuna di importo non superiore a lire 5.000.000 milioni, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo.
3. Alla fine dell'esercizio l'economo restituisce, mediante versamento all'istituto cassiere, i fondi di cui al comma 1.
4. I pagamenti sono annotati dall'economo su apposito registro numerato e vidimato.
5. Ogni spesa deve essere giustificata da idonea documentazione fiscale.
6. Eccezionalmente, per le piccole spese che non eccedono l'importo di lire 100.000, la prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposite dichiarazioni dell'Economo, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo.
CAPO VII - Scritture contabiliArticolo 31 - Scritture finanziarie e patrimoniali
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Università potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.
Articolo 32 - Sistemi di scritture
1. L'Università tiene le seguenti scritture:
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza, da riscossioni e pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.
2. Le scritture indicate alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo devono essere numerate o vidimate in ciascun foglio dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato prima di essere poste in uso.
3. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.
CAPO VIII - Conto consuntivoArticolo 33 - Deliberazione del conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.
2. Il conto consuntivo, accompagnato dalle relazioni illustrative del Rettore e del Direttore Amministrativo e dagli allegati, è predisposto dall'Ufficio di Ragioneria entro il 31 marzo ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 113 da allegare al predetto conto.
3. La relazione rettorale illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Università rispetto agli obiettivi formulati dagli organi competenti nonchè i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
4. La relazione predisposta dal Direttore Amministrativo descrive gli aspetti gestionali e amministrativi. Nella relazione del Direttore Amministrativo devono inoltre essere evidenziati:
a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;
b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;
c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei crediti e dei debiti;
d) i risultati generali del conto economico.
5. Al conto consuntivo dell'Ateneo sono allegati un rendiconto finanziario e una situazione patrimoniale consolidati, comprendenti la gestione propria dell'Ateneo, quella dei Centri si spesa, del Policlinico, fino alla sua costituzione in Azienda, della Tipografia Universitaria, salva altra disciplina prevista dal Regolamento generale di Ateneo.
6. I prospetti redatti a norma del comma 1 ed in conformità agli allegati, depurati dei trasferimenti interni di fondi tra le diverse gestioni, sono annessi al conto consuntivo.
7. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; viene trasmesso entro 30 giorni dalla data di deliberazione direttamente alla Corte dei Conti, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e a quello del Tesoro per conoscenza.
Articolo 34 - Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, sezioni e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità all'allegato F.
2. In particolare per la competenza devono risultare:
a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
b) le somme accertate o impegnate;
c) le somme riscosse o pagate;
d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti;
c) le somme riscosse o pagate in conto residui;
d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
Articolo 35 - Situazione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale di cui all'allegato H, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa, pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
Articolo 36 - Conto economico
1. Il conto economico redatto in conformità all'allegato I espone le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive del conto economico.
Articolo 37 -
Situazione amministrativa
1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato G la quale evidenzia:
a) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Articolo 38 - Capitoli aggiunti
1. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.
Articolo 39 - Riaccertamento dei residui
1. Annualmente l'Amministrazione Universitaria, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1º gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o non più dovute nonchè quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; l'Università nella sua autonomia regolamentare potrà specificare per il recupero di crediti di modestissima entità da quali forme di riscossione coattiva possa prescindersi.
4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori esprime il suo parere.
6. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Articolo 40 - Perenzione
1. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.
2. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.
CAPO IX - Funzionari delegatiArticolo 41 - Erogazione di spese su aperture di credito
1. Le somme assegnate da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Università mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
2. Il funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di Ragioneria.
3. La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio dell'Università.
4. E' vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'Università per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito e utilizzare le somme, in deroga anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.