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Titolo X - Norme finali e transitorie

Titolo X - Norme finali e transitorie

 
Articolo 133 - Disposizioni sulle deleghe
1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.
 
Articolo 134 - Rinnovo degli organi
1. Qualora gli organi individuali e collegiali dell'Ateneo non siano rinnovati entro la scadenza naturale del mandato, essi sono prorogati per non più di quarantacinque giorni.
 
Articolo 135 - Rapporti tra regolamenti
1. In caso di contrasto, ove non sia diversamente disposto, le norme del presente Regolamento prevalgono sulle norme di tutti gli altri Regolamenti.
2. Le norme del Regolamento didattico di Ateneo prevalgono, ove non sia diversamente, disposto, sui Regolamenti di Facoltà.
 
Articolo 136 - Raccolta dei regolamenti
1.  Tutti i regolamenti di Ateneo e quelli interni degli organi e delle strutture dell'Università saranno raccolti a cura dell'Amministrazione centrale in una apposita pubblicazione.
 
Articolo 137 - Revisione del Regolamento
1. Alla revisione del presente Regolamento si procederà a cura del Senato Accademico che provvederà a costituire apposita Commissione interna per la revisione. Le modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e dovranno essere approvate a maggioranza assoluta.
2. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Senato Accademico sentiti il Consiglio di Amministrazione e le strutture decentrate nella nuova composizione, in relazione alla sperimentazione della nuova normativa, provvede alla revisione del presente Regolamento.
 
Articolo 138 - Disposizioni transitorie
1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutte le materie qui disciplinate continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, con doppia delibera conforme, possono eccezionalmente e motivatamente prorogare la applicabilità della normativa previgente o differire termini previsti nel presente Regolamento fino a un termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
3. Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla normativa previgente.
4. Alla costituzione o alla integrazione degli organi e delle strutture disciplinate dal presente Regolamento deve comunque provvedersi entro il termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
 
Articolo 139 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
 
Art. 140 - Norma transitoria sulla durata dei mandati
1. I mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del presente regolamento che estendono a quattro anni la durata delle cariche restano di durata triennale.
2. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali.


Art. 141 - Norma transitoria sulle elezioni dei direttori
1. Nell'anno accademico 2010/2011, in considerazione del processo di riorganizzazione dei dipartimenti di cui agli artt. 84 e 85 del Regolamento generale di Ateneo, così come modificati con D.R. n. 2954 del 7.5.2010, le elezioni dei direttori di dipartimento da svolgersi nell'anno 2010, si terranno nel mese di novembre, in modo che le operazioni di voto si concludano entro il 30 novembre.
2. I nuovi direttori di dipartimento eletti entreranno in carica il 1° gennaio 2011.