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Titolo VII - I centri di servizio

Titolo VII - I centri di servizio


Articolo 93 - Finalità
1. L'Università può costituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali, volti a fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario.
2. In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Università:
a) offre ai docenti e ricercatori la possibilità di utilizzare moderni strumenti per il miglior svolgimento delle loro attività istituzionali;
b) promuove attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono i Centri in relazione alle finalità dei vari Dipartimenti;
c) contribuisce a diffondere tra il proprio personale le conoscenze necessarie per l'utilizzo di particolari attrezzature scientifiche e per l'applicazione di nuove tecnologie;
d) fornisce risorse e servizi per la migliore fruizione del patrimonio bibliotecario di Ateneo, assicurando anche conoscenze aggiornate nel campo della documentazione bibliografica automatizzata;
e) fornisce servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite in specifiche convenzioni.
 
Articolo 94 - Procedure per la costituzione
1. Il Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera la costituzione dei Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.
2. La proposta istitutiva di un Centro di servizio deve contenere, in modo esauriente e preciso, tutti gli elementi necessari ad individuarne le finalità, le risorse di personale, finanziarie e di spazio necessarie per il suo funzionamento nonché i destinatari dei servizi e la previsione di possibili ampliamenti dell'utenza. Deve risultare definito il ruolo del Presidente e del Consiglio che sono gli organi del Centro, nonché la composizione del Consiglio.
3. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio del Centro.
 
Articolo 95 - Strutture comuni di servizio
1. Sono strutture di servizio comune per tutte le Facoltà ed i Dipartimenti dell'Ateneo i seguenti Centri:
a) Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche (art. 41 dello Statuto);
b) Centro Orientamento e Formazione (art. 42 dello Statuto);
c) Centro Linguistico (art. 43 dello Statuto);
d) Tipografia Universitaria (art. 44 dello Statuto);
e) Centro Biblioteche e Documentazione (art. 45 dello Statuto).
 
Articolo 96 - Regime amministrativo e contabile
1. Ai centri di servizio di cui all'art. 95 del presente regolamento, ad eccezione della Tipografia universitaria, e a quelli successivamente istituiti ai sensi dell'art. 94,  si applica il regime amministrativo-contabile previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
2. Alla Tipografia universitaria, dotata di autonomia di bilancio, si applica, in quanto compatibile, il regime amministrativo-contabile previsto per i dipartimenti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
3. I centri di servizio adeguano i propri statuti e regolamenti interni alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
4. In caso di contrasto, le norme del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza prevalgono sulle norme statutarie e regolamentari dei centri di servizio..
 
Articolo 96 bis - Attribuzioni e organi della Tipografia universitaria
1. La Tipografia universitaria è un centro di servizio finalizzato alla produzione, secondo criteri di efficienza imprenditoriale, di stampati e di prodotti editoriali, sia per soddisfare le esigenze delle strutture dell'Ateneo, sia in relazione alla domanda proveniente dall'esterno.
2. Sono organi della Tipografia: il Comitato di gestione e il presidente.       
Il Comitato di gestione è composto:
a) dal presidente, nella persona del rettore o di un suo delegato;
b) da tre docenti - designati dal Consiglio di amministrazione e nominati dal rettore - che durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta;
c) da un rappresentante dei dipendenti della tipografia - designato dagli stessi e nominato dal rettore, sentito il Consiglio di amministrazione - che dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Comitato di gestione ha il compito di approvare il programma annuale della tipografia ed il bilancio preventivo e consuntivo.
Il presidente rappresenta la tipografia, convoca e presiede il Comitato di gestione.
 
Articolo 96 ter - Direttore della tipografia
1. Il Comitato di gestione nomina, anche fuori dal suo seno, il direttore della tipografia, che ha il compito di dirigere la tipografia in svolgimento del programma annuale approvato dal Comitato medesimo. In particolare, il direttore - sotto la vigilanza del presidente - sovrintende al personale ed al funzionamento della struttura, curando gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Comitato di gestione.
Il direttore partecipa alle sedute del Comitato, con voto solo consultivo, qualora egli sia stato scelto tra soggetti estranei al Comitato di gestione.