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Titolo IV - Organi di gestione dell'amministrazione centrale

Titolo IV - Organi di gestione dell'amministrazione centrale


Articolo 14 - Organi di gestione
1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano la gestione il Direttore amministrativo e i Dirigenti nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. L'Amministrazione Centrale è organizzata in aree funzionali individuate in base a criteri di omogeneità, in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e pubblicità dei propri atti, massima efficienza ed efficacia.
3. Per quanto non disciplinato dallo Statuto e dalla normativa in materia, i Regolamenti di Ateneo individuano gli uffici, i servizi e le connesse competenze dei funzionari.

Articolo 15 - Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo dell'Ateneo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possegga i requisiti, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico di Direttore Amministrativo ha durata quadriennale e può essere rinnovato.
3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, previa contestazione all'interessato, con atto motivato del Rettore, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità, per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti di cui al primo comma.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo con onere a carico dell'Università, secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.
5. Il Direttore Amministrativo designa, scegliendolo fra i funzionari della carriera dirigenziale dell'Università, un Direttore Amministrativo vicario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 16 - Dirigenti delle strutture dell'Amministrazione centrale
1. Le strutture che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuate con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Rettore ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo. Per rispondere ad esigenze specifiche a cui non può far fronte con personale in servizio, l'Università può temporaneamente conferire incarichi a persone esterne che ne abbiano i titoli.
3. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.
4. L'Università, nella sua autonomia definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 17 - Organico dell'Università
1. L'organico dell'Università, stabilito in base alla legge, può essere modificato, su proposta del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, con Decreto del Rettore.
2. Le modifiche di organico comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università, potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di esistenza dell'impegno di spesa, da Enti o persone fisiche o giuridiche.

Articolo 18 - Responsabilità dei dirigenti
1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono direttamente responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del Personale tecnico-amministrativo e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.
3. Ferma la responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalle disposizioni di legge vigenti, il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può, con deliberazione motivata e previa contestazione all'interessato, revocare il conferimento delle funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità e di persistente inefficienza nel perseguimento degli obiettivi propri del settore di pertinenza, non riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate con proposte per il loro superamento.