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Titolo V - Rapporti con organismi esterni

Titolo V - Rapporti con organismi esterni (artt. 27-29)


Articolo 27 - Prestazioni a favore di terzi
1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva.
In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.

Articolo 28 - Atti negoziali
1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.
4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.
5. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo.

Articolo 29 - Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative
1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.
2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.
3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.