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FAQ Periodi di assenza

Q: 

Nuova normativa e nuovi adempimenti

A:

Periodi di assenza:
 
Nuova normativa e nuovi adempimenti per le scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.
 
L'entrata in vigore dall' a.a. 2006/07 del D. Lgs. 368/1999, ha imposto nuovi adempimenti, relativi anche ai periodi di assenza..
 
In linea generale si precisa che:
 
1)      Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per servizio militare, gravidanza, malattia, sospendono il periodo di formazione e:
 
· l'intero periodo di assenza dovrà' essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza;
· durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà' corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
· restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
· lo specializzando che intende sospendere la formazione specialistica é tenuto a presentare tempestivamente una istanza documentata.
· almeno sette giorni prima della scadenza del periodo di sospensione occorre presentare un'istanza di riattivazione della carriera in modo tale che la Segreteria Scuola di Specializzazione possa mettere in atto i relativi provvedimenti.
· il superamento del periodo di comporto (un anno nell'ambito della durata del corso di specializzazione) in caso di malattia è causa di risoluzione anticipata del contratto.
 
Inoltre:
 
· il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto (quota fissa + quota variabile)
· gli esami devono sempre essere effettuati dopo il completamento della formazione;
· la riduzione facoltativa dell'orario di servizio per allattamento, fino al compimento di un anno del bimbo, comporta una riduzione dell'orario di servizio di 2 ore giornaliere, pari ad 1/3 del monte ore di formazione giornaliera. (Es: su 9 mesi di attività le due ore giornaliere da recuperare corrispondono a 3 mesi di attività' formativa non svolta). Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i 2/3 della quota variabile e per intero la quota fissa, fermo restando che il periodo precedente di sospensione non abbia superato la durata di un anno.
· Il recupero dovuto che ne consegue dovrà' essere svolto totalmente in quanto le due ore di allattamento vengono considerate a tutti gli effetti come periodo di sospensione e, pertanto, retribuite con il compenso completo come previsto dal contratto.
 


Documenti utili

Modulo richiesta sospensione per malattia
Modulo richiesta sospensione per gravidanza
Modulo richiesta sospensione per gravidanza patologica
Modulo richiesta sospensione per congedo parentale