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Titolo I

Emanato con D.R. n. 1885 del 06/05/1996
Modificato con D.R. n. 3076 del 29/07/1997
Modificato con D.R. n. 9268 del 11/10/2007
Modificato con D.R. n. 2382 del 04/03/2009
Modificato con D.R. n. 824 del 03/02/2010
Modificato con D.R. n. 1969 del 08/04/2011

Versione integrale
 


 

Titolo I

Articolo 1 - Principi Generali
1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.
2. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.
4. Collabora con Organismi Comunitari e Internazionali e con Enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.
5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza, pertanto riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.
6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.

Articolo 2 - Natura giuridica e fonti normative
1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art.33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti di attuazione.

Articolo 3 - Libertà di ricerca
1. L'Università garantisce ai docenti e alle unità decentrate, autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento
1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i curricula didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.