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Il valore legale dei titoli

 

Va precisato che l'equivalenza del valore legale delle lauree della medesima classe non significa l'ammissione ai concorsi pubblici e le condizioni di accesso alle professioni regolamentate non possano prevedere, in qualche caso, il possesso di specifiche competenze oltre al titolo di studio di una certa classe, come del resto succede già oggi con la prescrizione del superamento di determinati esami. A tale riguardo, come del resto prevedono le leggi n. 4/1999 e n. 370/1999, è stato necessario procedere ad una rivisitazione organica di tutto il tema degli accessi al pubblico impiego e agli ordini professionali, in connessione con la nuova architettura degli studi universitari italiani (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328).

Le classi insomma, insieme ai crediti, sono il fondamento stesso dell'ampia flessibilità cui vuole essere improntato l'intero nuovo sistema. Una flessibilità dell'offerta formativa che permetta alle università di differenziarsi tra loro e, all'interno di ciascuna, di differenziare i vari corsi di studio e i diversi curricula, per rispondere meglio e più prontamente alle mutevoli esigenze che provengono dalla cultura e dalla ricerca universitaria, dal mondo del lavoro, dalla domanda stessa di formazione da parte degli studenti.

Una volta chiarita la natura e il significato delle classi, può ora essere analizzata la forma con cui gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili di ogni classe sono stati determinati negli allegati ai decreti del 4 agosto, 28 novembre 2000, 2 e 12 aprile 2001. Per maggiore chiarezza, si premette però una breve introduzione della problematica tecnica dei crediti formativi universitari.

Come già sottolineato, i crediti formativi universitari rappresentano l'unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente per ogni attività formativa svolta per conseguire un titolo di studio universitario. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per l'attività formativa tipica che è il corso di insegnamento, cui segue un esame che valuta la qualità e quantità dell'apprendimento del singolo studente, il lavoro formativo svolto dello studente consiste naturalmente nelle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario, etc., richieste dal corso di insegnamento, cui vanno anche aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non formalizzato, per completare la formazione richiesta per il superamento dell'esame. Per le altre attività formative (tesi, progetti, tirocini, conoscenza della lingua straniera, avviamento all'uso degli strumenti informatici di produttività personale, addestramento alle abilità comunicative o relazionali e al lavoro di gruppo, etc.) la misura dei crediti viene effettuata in modo simile, calcolando le ore di lavoro a carico dello studente.