Il sistema universitario e la domanda sociale
Il nostro sistema universitario sta vivendo una fase di incisive trasformazioni, che hanno preso l'avvio alla fine degli anni ottanta con l'istituzione del MURST (L. 168/89), cui seguirono la legge sugli ordinamenti didattici (L. n. 341/90), quella sulla programmazione (L. n. 245/90) e sul diritto allo studio (L. n. 390/91). Dopo l'attuazione dell'autonomia finanziaria (L. 537/93 - art. 5) i provvedimenti legislativi n. 59 e 127 del 1997, hanno recato misure ulteriori per il completamento dell'autonomia degli Atenei, costituzionalmente garantita, e sono state recentemente impostate nuove procedure e criteri per la programmazione e la valutazione del sistema universitario (L. n. 370/99).
Si tratta di processi complessi, non facili né indolori, che avanzano tra molte resistenze, preoccupazioni e perplessità aggravate dal non ancora concluso passaggio da una università di élite ad una università di massa, ma qualificata.
A molti, infatti, sfugge che negli ultimi 50 anni, l'università italiana ha aumentato di oltre il 700 i propri iscritti, superando la cifra di 1.650.000 studenti.
All'espandersi dell'utenza è corrisposta non solo una crescita, ma anche un'articolazione più ampia dell'offerta universitaria.
Appare evidente, tuttavia, che la trasformazione quantitativa del sistema non è stata sempre accompagnata da una trasformazione qualitativa; e ciò soprattutto a causa dei nuovi compiti cui deve rispondere un'università che diviene istituzione di massa, senza però, per questo, voler rinunciare ai propri standard qualitativi.
Per conciliare quantità e qualità dell'offerta formativa si è ritenuto, dunque, necessario rivedere le forme ed i metodi della complessiva offerta didattica degli Atenei, alla luce delle esigenze di un'utenza che esprime capacità, motivazioni, bisogni estremamente differenziati. Orientamento, innovazioni didattiche, tutorato, diritto allo studio, diplomi professionalizzanti, iniziative di scambio comunitarie costituiscono alcuni fra i compiti nuovi per i quali università e docenti si devono attrezzare modificando così il loro modo tradizionale di rapportarsi con l'utenza studentesca.
Il processo di trasformazione che sta affrontando l'università italiana non riguarda solamente la didattica ed il rapporto con gli studenti. Si sta realizzando, infatti, un cambiamento ancora più profondo nella struttura stessa dell'università e nel suo modo di porsi rispetto alla società italiana e al contesto territoriale ed economico nel quale gli atenei si trovano ad operare.
La nostra società rivolge infatti al sistema educativo e formativo richieste pressanti, multiple e a volte contraddittorie. Dall'istruzione e dalla formazione ci si attende la soluzione dei problemi di competitività delle imprese, della crisi occupazionale e del dramma dell'emarginazione sociale; ci si aspetta insomma un contributo al superamento delle difficoltà attuali e al controllo dei profondi mutamenti sociali odierni.
La formazione dunque, nella sua globalità, diviene centrale e se inserita nel contesto di azioni con provvedimenti su diversi livelli (politica industriale, commerciale e di ricerca) può contribuire alla soluzione dei problemi immediati legati sia alla congiuntura che alle carenze strutturali.
Oggi, pertanto, l'Europa interpreta la formazione come uno strumento di politica attiva del mercato del lavoro, in grado di contrastare la disoccupazione, soprattutto giovanile, e di accrescere la competitività delle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie.
In questa ottica il Patto sociale e per lo sviluppo firmato tra il governo e le parti sociali nel dicembre 1998 ha attribuito alla formazione una centralità nuova rispetto alla qualità dello sviluppo e dell'occupazione.
Il Patto ha delineato i contorni istituzionali di sistemi, decentrati e integrati, di formazione e di ricerca, aperti al contesto sociale e produttivo. Università, scuola, formazione professionale superano le separatezze tradizionali attraverso gli snodi della certificazione e dei crediti formativi, che consentono - sulla base degli orientamenti europei espressi nel Libro bianco della Cresson e già sperimentati nei paesi più avanzati - la costruzione di percorsi personalizzati di formazione e un nuovo rapporto tra formazione e lavoro.
In tale contesto furono individuati quali obiettivi, l'ampliamento della partecipazione all'istruzione superiore e universitaria contrastandone il carattere sociale selettivo, l'abbattimento dell'alto tasso di dispersione e della divaricazione tra le aree territoriali, l'attivazione di una politica integrata per il diritto allo studio che consenta di acquisire un tasso di laureati convergente con quello dei paesi più industrializzati dell'Unione europea. E proprio a tale fine sono stati messi a punto gli strumenti per ampliare ed articolare l'offerta formativa anche mediante l'istituzione di percorsi di formazione superiore non universitaria (IFTS), per potenziare il fondo per il diritto allo studio, per sostenere il processo di decongestionamento dei megatenei, per istituire un Sistema Nazionale di Valutazione collegandolo a una politica di redistribuzione incentivante delle risorse.
La chiave organizzativa che ha consentito un cambiamento di tale portata culturale, prima ancora che organizzativa e disciplinare, è stata l'autonomia negli atenei. Autonomia intesa come autogoverno, come responsabilizzazione, come apertura ai diritti degli studenti e alla domanda di formazione e di innovazione che viene dai lavoratori e dal territorio.
In particolare l'introduzione dell'autonomia didattica, prevista dalla legge n. 127/97 ha costituito l'occasione per riarticolare e qualificare l'offerta formativa, ridurre la durata dei corsi di studio universitari, abbattere il tasso di abbandono, elevare l'indice di occupabilità degli studi universitari attraverso la rivisitazione del ciclo di formazione universitaria - di I e II livello.
L'architettura del sistema e i nuovi titoli accademici con il decreto n. 509 del 3 novembre 1999 (G.U. n. 2 del 4.1.2000) è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio.
Primo obiettivo della riforma è la realizzazione dell'autonomia didattica e cioè l'attribuzione alle università della facoltà di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo. L'ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.
Con la riforma si è, inoltre, inteso sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dagli accordi europei della Sorbona e di Bologna. Tali accordi si propongono di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio, finalizzato a realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti ed a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.
Su tale prospettiva europea la riforma dell'istruzione superiore in Italia ha previsto un sistema articolato in tre settori o comparti istituzionalmente e funzionalmente distinti:
. l'istruzione universitaria;
. l'alta formazione artistica e musicale (legge 21 dicembre 1999, n. 508);
. la formazione tecnica superiore integrata (IFTS) (legge 17 maggio 1999, n. 144 - art. 69).
Per l'università la riforma ha previsto una nuova articolazione dei titoli di studio:
. la laurea (L), al termine di un corso di durata triennale che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le competenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica anche a conclusione di attività formative propedeutiche;
. la laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Per i corsi di studio regolati da normative della Unione europea (medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, farmacia, architettura) sono istituite lauree specialistiche cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore;
. il diploma di specializzazione (DS) al termine di un corso di specializzazione (cui si accede con la laurea specialistica) che ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e che può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea (specialità mediche, formazione degli insegnanti di scuola secondaria, professioni legali);
. il dottorato di ricerca (DR), che ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, recentemente riordinato con regolamento n. 224 del 30.4.1999, cui si accede con il possesso di una laurea specialistica;
. le università possono inoltre attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
Per la prima volta i Master universitari trovano una loro definizione a livello di normativa italiana.
Infatti, se fino ad ora l'utilizzo del termine era desunto da un uso estero, con il comma 8 dell'art. 3 si prevede il rilascio del titolo di Master universitario al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Si dà così forma concreta al riappropriarsi da parte delle università della formazione continua e ricorrente - life long learning - che è una esigenza prioritaria richiesta dal mondo del lavoro e che ha trovato fino ad oggi risposta presso altre agenzie formative. Le università rientrano in tal modo in un mercato della formazione post laurea, potendo porre i Master sia dopo la laurea di primo livello sia dopo quella di secondo livello. Il conseguimento del Master universitario richiede l'acquisizione di almeno altri 60 Crediti formativi universitari oltre quelli acquisiti per la laurea che dà accesso allo stesso.
Il vantaggio competitivo dei nuovi Master universitari non si ferma però al semplice fatto che un corso curato da un ateneo piuttosto che da una generica agenzia di formazione, garantisce meglio lo studente sul livello di serietà, preparazione e qualità dei contenuti formativi. Il vantaggio è anche rappresentato dal fatto che l'acquisizione di un Master universitario consente allo studente di poter riutilizzare - in toto o in parte - i Crediti formativi universitari acquisiti per il conseguimento del titolo in altri percorsi formativi sia di laurea, sia di specializzazione sia di ulteriori Master; e ciò ben si inquadra nello scenario che sottende tutta la nuova riforma, che è quello di inserire nel contesto della realtà formativa e lavorativa italiana la ricorrenza di periodi di lavoro e periodi di formazione. Certo, perché ciò abbia un'effettiva possibilità di concretizzarsi per un numero significativo di lavoratori, dovranno essere predisposti interventi legislativi anche a livello di leggi sul lavoro e a favore delle aziende che permettano ed anzi facilitino tali percorsi scuola-lavoro ai loro dipendenti.
Il percorso della riforma dell'autonomia didattica è iniziato con l'approvazione della legge 127/1997, la quale all'art. 17, comma 95 ha dettato i criteri generali per la definizione del quadro normativo relativo all'impostazione di un nuovo sistema degli ordinamenti didattici universitari.
· Nella prima una Commissione ministeriale di studio ha elaborato un rapporto su Autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio di livello universitario e post-universitario. Tale Rapporto è stato oggetto di un ampio lavoro di consultazione e confronto all'interno del mondo accademico che si è concluso con il Convegno nazionale di Roma dell'1-2 aprile 1998. Su tali basi il Ministro ha emesso due atti di indirizzo, sottoposti anch'essi ad un'ampia consultazione degli atenei, delle rappresentanze studentesche e delle parti sociali (organizzazioni sindacali e imprenditoriali);
· la seconda fase, iniziata con l'inserimento degli obiettivi della riforma del Patto sociale per lo sviluppo, sottoscritto da governo e parti sociali nel dicembre 1998, ha visto la costituzione di gruppi di lavoro ministeriali, incaricati di formulare proposte per la redazione dei decreti applicativi delle leggi 127/1997 e 4/1999. Tali proposte sono confluite nel Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei (D.M. 3 novembre 1999, n. 509) adottato, previa acquisizione delle osservazioni e dei pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), della conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI), del tavolo quadrangolare, del Consiglio di stato e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato;
· la terza fase, ha riguardato la definizione dei c.d. Decreti di area. Con uno o più provvedimenti del MURST sono stati definiti le singole classi di appartenenza dei corsi di studio, sia di I che di II livello. Sulla individuazione di tali classi hanno lavorato, sin dall'inizio del 1999, 5 gruppi di lavoro costituiti con D.M. 18.12.1998.
Tali gruppi sono stati costituiti per ognuno delle grandi aree didattico-scientifiche entro le quali sono state raggruppate tutte le Facoltà e i corsi di laurea e di DU esistenti nell'Ordinamento Didattico Universitario e così distinte:
Con D.M. 4 agosto 2000 è stato quindi approvato il provvedimento con il quale sono state individuate 42 classi di corsi di laurea.
La definizione delle classi delle lauree specialistiche è stata avviata sempre dai cinque gruppi di lavoro nei mesi di aprile-luglio 2000 e quindi coordinata a livello ministeriale da una commissione della quale hanno fatto parte anche i Presidenti del CUN e della CRUI.
Con D.M. 28 novembre 2000, previa acquisizione dei pareri del CUN, del CNSU e delle competenti Commissioni VIII di Camera e Senato, sono state approvate 104 classi di corsi di laurea specialistica.
Per quanto riguarda invece le classi afferenti alle professioni socio-sanitarie, con due Decreti del 2 aprile 2001 sono state approvate 4 classi di corsi di laurea triennali e 4 classi di corsi di laurea specialistica, previo parere del Ministero della Sanità il cui concerto era richiesto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92.
In data 12 aprile 2001 è stata infine determinata la classe delle lauree e quella delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza, anche ai sensi del decreto legislativo n. 464/97 di concerto con il Ministro della Difesa e delle Finanze.
Tutti gli anzidetti decreti costituiscono oggi il quadro delle classi dei corsi di studio universitari di I e II livello approvati ai sensi dell'art. 17, comma 95 della Legge n. 127/97 e del regolamento attuativo n.509/99.