1) La Rete GARR costituisce una infrastruttura di comunicazione a supporto della integrazione e dello sviluppo del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica. La rete rappresenta inoltre lo strumento principale per la comunità scientifica nazionale di connessione con le analoghe infrastrutture internazionali; pertanto le norme per l'accesso e l'utilizzo della rete si armonizzano con quelle adottate in contesto internazionale, per il tramite delle associazioni e delle iniziative cui il GARR partecipa con i propri delegati, quali in particolare il RARE ed il programma COSINE. La specificazione, l'attuazione ed il controllo di tali norme sono di competenza del Comitato di Gestione del GARR (nel seguito denominato Comitato di Gestione).
2) L'utilizzo della Rete GARR è ammesso, in via prioritaria, per lo svolgimento di attività direttamente connesse allo sviluppo di programmi di ricerca, di formazione e di diffusione dell'informazione scientifica sostenuti dall'intervento pubblico, nazionale o comunitario.L'utilizzo della rete per attività di supporto a quelle descritte in precedenza (es. scambio di dati bibliotecari, comunicazioni amministrative e gestionali consistenti con attività e programmi di ricerca) è ugualmente ammissibile previo accordo con il Comitato di Gestione.
3) L'utilizzo della Rete Garr in particolare non è ammesso:
- cerchi di conseguire accesso non autorizzato alle risorse connesse alla rete
- influenzi negativamente la regolare operatività della rete o ne restringa l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti
- sprechi risorse (persone, capacità, elaboratori)
- provochi trasferimenti non autorizzati di informazioni (es. software, basi di dati, ecc.)
4) Le precedenti condizioni di utilizzo non sono da considerarsi esaustive: il Comitato di Gestione può in qualsiasi momento giungere alla determinazione che alcune forme di utilizzo non sono consistenti con gli scopi generali del GARR e può imporre le conseguenti restrizioni.
5) Per avere accesso alla rete, l'utente dovrà qualificare formalmente verso il Comitato di Gestione la propria organizzazione e l'utilizzo previsto dalla rete stessa. Inoltre dovrà impegnarsi a non veicolare traffico sulla Rete GARR attraverso altre strutture di rete a cui sia connesso senza il consenso del Comitato di Gestione. Qualora il richiedente rappresenti una associazione o un consorzio di più soggetti connessi in rete (es. Aree di ricerca, Consorzi Città-Ricerche, ecc) questi dovrà garantire l'osservanza della presente "Norma per l'accesso e l'utilizzo della Rete Garr" da parte di tutti gli Enti rappresentati. Il Comitato di Gestione si riserva il diritto di richiedere comunque la separata qualificazione dei singoli soggetti rappresentati.
6) Il Comitato di Gestione mantiene il diritto di regolamentare le modalità d'accesso e di utilizzo della rete da parte degli Enti abilitati, secondo i criteri volti a realizzarne un uso ottimale ed efficiente, nonché a garantire il rispetto degli obiettivi istituzionali del GARR.
7) Per avere accesso alla Rete GARR l' Utente accetta di rispettare eventuali normative di tipo tecnico emanate dal Comitato di Gestione.
8) L'Utente della rete GARR nell'accedere ed utilizzare le infrastrutture di rete pubbliche e private, nazionali ed internazionali accessibili tramite rete GARR, si impegna a rispettare le norme tecnico/formali eventualmente emanate dai Comitati di Gestione di tali infrastrutture.
9) E' responsabilità di ciascun soggetto utilizzatore della Rete GARR proteggersi da usi illeciti della rete. Nessuna forma di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti del Comitato di Gestione per danni provocati da terzi.
10) Il diritto di accesso alla rete GARR è riconosciuto solo a quelle organizzazioni che esplicitamente accettino le presenti "Norme per l'accesso e l'utilizzo della Rete GARR" e ne garantiscano l'osservanza.