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Titolo XIII - Disposizioni finali e transitorie

Titolo XIII - Disposizioni finali e transitorie


Articolo 67 - Norme Comuni
1. Nessuno, tranne il Rettore, può essere componente di più di un Organo Centrale di Governo dell'Ateneo.
2. Il Rettore, il Pro-Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e i responsabili di Unità decentrate ad esso equiparate, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i Direttori delle scuole di specializzazione ed i Presidenti dei Corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.
3. La mancata designazione di uno o più componenti degli Organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli Organi elettivi.
4. Gli Organi individuali e i membri degli Organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.
5. Le cariche di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Unità decentrate, nonchè la partecipazione elettiva al consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Articolo 68 - Termini per i pareri
1. I pareri previsti in Statuto, richiesti a Organi e Strutture vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori ai trenta giorni. Fanno eccezione i pareri sui Regolamenti, per i quali i termini non possono essere inferiori ai sessanta giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla deliberazione definitiva.

Articolo 69 - Rinnovo delle Rappresentanze
1. Le rappresentanze dei docenti e del personale tecnico- amministrativo negli organi e nelle strutture didattiche e negli organi e strutture di ricerca, durano in carica quattro anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Articolo 70 - Commissione per il Personale
1. La competenza e le attribuzioni della Commissione per il Personale previste dal I comma dell'art.5 della legge 25 ottobre 1977, n.808, saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 71 - Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il Rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 72 - Costituzione degli organi statutari
1. Gli adempimenti per la costituzione del Senato Accademico devono essere portati a termine entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito entro trenta giorni dall'insediamento del Senato Accademico.
3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in carica, all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli Organi nella nuova composizione.
4. Il Regolamento elettorale per la prima costituzione del Senato Accademico nella nuova composizione è deliberato dal Senato Accademico in carica.

Articolo 73 - Riordino degli Istituti
Abrogato con D.R. n° 9268 del 11/10/2007.

Articolo 74 - Dipartimenti e Seminari
1. I Dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo Statuto, entro quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Eventuali proposte di costituzione di Dipartimenti derivanti da preesistenti Strutture, sono sottoposte al Senato Accademico, che può accoglierle, valutata la congruità delle richieste in relazione alle finalità scientifiche, didattiche e all'economicità di gestione.
3. Le attuali Strutture denominate "Istituto Seminario Economico" e "Istituto Seminario Giuridico", rispettivamente delle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza, assumono, entro quattro anni, la forma dell'Organismo dipartimentale. A tali Organismi, già nel quadriennio di transizione, si applica la disciplina giuridica, amministrativa e finanziaria, prevista per i Dipartimenti.
4. Il Senato Accademico provvederà a tutti i processi di aggregazione in assenza di autonoma iniziativa.

Articolo 75 - Policlinico
1. L'attuale Policlinico diviene Azienda Policlinico dell'Università ai sensi del presente Statuto.

Articolo 76 - Interpretazioni
1. Nello Statuto:
a) per "Professori" si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo.
b) per "Docenti", si intendono i Professori di cui al punto a), i Ricercatori confermati, gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.
c) per "Personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.
d) per "Personale" si intende il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.
e) per "Unità Decentrate" si intendono le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di Servizio, il Servizio Bibliotecario di Ateneo, le Scuole di Specializzazione, il Centro di Calcolo Scientifico, l'Azienda Agraria Sperimentale, e comunque ogni altra Struttura per la quale siano necessari responsabilità e coordinamento unitario in relazione ai compiti che essa deve adempiere.
f) per "Corsi di Studio" si intendono i Corsi di Laurea e i Corsi di Diploma;
g) per "Studenti di primo livello " si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Diploma universitario e ai Corsi delle Scuole dirette a fini speciali;
h) per "Studenti di secondo livello" si intendono gli iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di ricerca.
i) per "Studenti" si intendono gli Studenti di primo e di secondo livello.

Articolo 77 - Revisione Statutaria
1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Facoltà o di Dipartimento, dal 10% degli Studenti, dal 15% del Personale.
2. Il Senato Accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di Facoltà e di Dipartimento. Entro 90 giorni dalla prima deliberazione, il Senato Accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi.

Articolo 78 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
2. Il Comitato è nominato dal Rettore secondo la composizione stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 79 - Norma transitoria
1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di durata triennale.
2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, alle rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore amministrativo.
3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali.