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La pubblica amministrazione dice addio ai certificati




Entrata in vigore la disposizione che prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.
In base alle disposizioni contenute nell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.
Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n 445/2000 "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, siano valide e utilizzabili sono nel rapporto tra privati. Pertanto, sui certificati rilasciati da oggi deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi".
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla autocertificazioni.




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