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Informazioni e procedure di iscrizione a una scuola di specializzazione

Le modalità di iscrizione alle scuole di specializzazione

Iscriversi a una scuola di specializzazione di ​area medica Iscriversi a una scuola di specializzazione di area non medica


Iscriversi a una scuola di specializzazione di area medica

Bando di ammissione Immatricolazione Caratteristiche del contratto di formazione specialistica Incompatibilità e frequenza congiunta Sospensione della formazione specialistica Assenze giustificate Trasferimenti

Bando di ammissione

Il bando di accesso alle Scuole di specializzazione mediche è emanato direttamente dal Mur, che gestisce anche le procedure correlate all'elaborazione delle graduatorie e agli eventuali scorrimenti. Le università non dispongono di elementi ulteriori oltre a quelli pubblicati sul sito del Ministero.
L'iscrizione da parte dei candidati in possesso dei requisiti indicati nel bando avviene esclusivamente in modalità online attraverso il portale Universitaly.

Immatricolazione

Ogni anno viene emanato apposito Avviso relativo alle "Procedure e modalità di immatricolazione alle Scuole di specializzazione per laureati in Medicina e Chirurgia" che, nel rispetto di quanto disposto nel bando ministeriale, precisa le procedure e le modalità di immatricolazione da effettuare esclusivamente online.

Caratteristiche del contratto di formazione specialistica

Il contratto di formazione è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali mediante la frequenza delle attività didattiche formali programmate dal Consiglio della Scuola e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole.
Il monte ore lavorativo è pari a quello previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale (complessivamente 38 ore settimanali).
Le somme percepite attraverso il contratto sono esenti Irpef e non imponibili Irap, pertanto non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per le somme ricevute; é previsto il versamento dei contribuiti presso la Gestione Separata Inps.

Incompatibilità e frequenza congiunta

È vietata l’iscrizione contemporanea a più scuole di specializzazione, presso la stessa o presso altre Università e ad altri corsi di studi universitari, eccetto ad un master, purché l’obbligo di frequenza dello stesso riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio, o ad un dottorato di ricerca (Legge n. 33 del 12.04.2022 e dal D.M. n. 930 del 29.07.2022); l'iscrizione ad una scuola di specializzazione è, altresì, incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale.

È ammessa la frequenza congiunta di un corso di dottorato di ricerca e di una scuola di specializzazione medica alle seguenti specifiche condizioni:

  • compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
  • incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Nei casi di frequenza congiunta, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni. 

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico é inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private; fa eccezione quanto previsto all’art. 19 comma 11 della legge 28.12.2001 n. 448 ai sensi del quale i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Sospensione della formazione specialistica

  • Cause di sospensione e presentazione della domanda

La formazione specialistica si sospende in caso di assenze in numero superiore a 40 giorni continuativi per:

  • malattia dello specializzando;
  • astensione anticipata per gravidanza;
  • congedo di maternità (astensione obbligatoria);
  • congedo parentale.

La domanda di sospensione, vistata dal Direttore della Scuola, dovrà essere inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentata all’Ufficio Scuole di Specializzazione di area medica allegando idonea documentazione attestante la causa di sospensione. In caso di malattia dovrà essere consegnata la certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi o, in caso di gravidanza, la data di inizio della gestazione e la data presunta del parto.

  • Effetti della sospensione

I periodi di assenza continuativi che superino i 40 giorni nell’anno devono essere recuperati al termine dell’anno di corso.  Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

Durante la sospensione, allo specializzando compete la parte fissa del trattamento economico dovuto per il tempo complessivo di un anno di sospensione oltre gli anni previsti dalla durata legale del corso.

L’ammissione all’anno di corso successivo - o all’esame di diploma se il medico  in formazione specialistica è iscritto all’ultimo anno - non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di giorni, non di ore) di sospensione. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l’assenza giustificata è un’evenienza e non un diritto.

In caso di sospensione e successivo recupero della formazione specialistica, la scadenza dei pagamenti, qualora ricada nel periodo di sospensione, è posticipata secondo quanto disposto dal Consiglio di amministrazione.

Non è prevista la ripetizione dell’anno di corso.

  • Congedo di maternità

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere obbligatoriamente la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. La richiesta di sospensione deve essere vidimata dal Direttore della Scuola e inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza e astenersi dalla formazione specialistica un mese prima e quattro mesi dopo il parto oppure, ancora, per tutto il nono mese di gravidanza e astenersi dalla formazione specialistica per cinque mesi dopo il parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente a fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tali opzioni non arrechino pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, inoltrando tramite pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentando all’inizio dell’ottavo mese apposita richiesta, vidimata dal Direttore della Scuola, all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica. Qualora l’istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l’istituto della flessibilità.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa richiesta vidimata dal Direttore della Scuola e inoltrata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica. Analoga richiesta dovrà essere presentata nel momento in cui la specializzanda dovrà riprendere la sua attività formativa.

La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa dell’allattamento (fino al compimento di un anno del bambino) comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Assenze giustificate

Non comportano la sospensione del periodo di formazione:

a) le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L’autorizzazione va richiesta di norma preventivamente alla Direzione della Scuola; in ogni caso, la pianificazione delle assenze per motivi personali, oltre che concordata con il direttore, va effettuata tenendo conto dei periodi di chiusura delle strutture della rete formativa;

b) le assenze (ulteriori rispetto a quelle previste al punto a)) per partecipazione a corsi, convegni,

soggiorni in altre strutture, ecc. qualora autorizzate dalla Direzione della Scuola che ne riconosca l’inerenza e la coerenza con l'iter formativo dello specializzando. In caso contrario, occorre usufruire dei permessi personali di cui alla lettera a);

c) le assenze inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Tali assenze, debitamente certificate, sono da ritenersi giustificate ex se in applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il Consiglio della Scuola deve, comunque, verificare il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico del corso di specializzazione e deve definire le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere tali obiettivi qualora i periodi di assenza di cui al presente punto abbiano comunque pregiudicato tale aspetto. A tal proposito, alla fine di ogni anno di corso, il Consiglio della Scuola valuta l’eventuale recupero delle assenze, senza che detto recupero possa dare diritto al pagamento del compenso. Le assenze per malattia di cui alla presente lettera c) non possono comunque superare il periodo complessivo di un anno nell’ambito della durata legale del corso di specializzazione. Il superamento di tale limite comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Trasferimenti

I trasferimenti possono avvenire solo  fra scuole della stessa tipologia, solo al termine dell’anno di corso e previo superamento dell’esame finale annuale.

La possibilità di trasferimento è preliminarmente subordinata all’accertamento dell’esistenza di posti disponibili presso la Scuola dell’Ateneo ricevente.

  • Trasferimenti in entrata

Per ottenere il trasferimento da una Scuola di altro Ateneo, l’interessato dovrà presentare apposita istanza di verifica della disponibilità del posto (clicca qui).

Tutte le suddette istanze, corredate dal nulla osta della scuola dell’Università di provenienza, da un’autocertificazione attestante il voto di  laurea  e  dal  piano  di  studi, dovranno  pervenire all’Ufficio  Scuole di specializzazione di area medica entro  la data indicata in apposito Avviso emanato annualmente con decreto rettorale affinché l’Ufficio stesso possa verificare la vacanza dei corrispettivi posti e la Scuola, conseguentemente, possa deliberare in merito al rilascio del nulla osta e  valutare la carriera pregressa.

Nel caso in cui le istanze di cui sopra superassero il numero dei posti disponibili, il Consiglio della Scuola (o il Comitato ordinatore) formulerà una graduatoria secondo il criterio del voto più alto riportato nell’esame di laurea in Medicina e Chirurgia; in caso di parità, in attuazione all’art. 2 comma 9 della L. 16.06.1998, n. 191, precederà lo specializzando più giovane di età, rimanendo nella piena discrezionalità di detti organi l'accettazione o la negazione delle richieste di trasferimento che sono state inviate per essere valutate.

  • Trasferimenti in uscita

Per ottenere il trasferimento presso una Scuola di altro Ateneo, è necessario che l’interessato, in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso, presenti telematicamente attraverso il Portale studenti apposita istanza all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica.

La presentazione di detta istanza, che potrà essere effettuata solo dopo la verbalizzazione on-line da parte del Direttore della Scuola dell’esame di fine anno e il conseguente esito positivo dello stesso, è subordinata all’acquisizione dei seguenti documenti:

  • parere positivo del Consiglio della Scuola  o del Comitato ordinatore di questa Università;
  • nulla osta da parte del Consiglio della Scuola o Comitato ordinatore della Scuola di destinazione;
  • nulla osta della Segreteria amministrativa dell’Ateneo di destinazione con specifica attestazione della disponibilità del posto;
  • ricevuta del versamento della tassa di trasferimento.

È responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti dalla sede universitaria presso la quale intende trasferirsi.
Per i contratti finanziati dalla Regione o da altro soggetto, il trasferimento è condizionato al nulla osta del finanziatore.

  • Trasferimento posti riservati e in soprannumero

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento in entrata o in uscita provenga da  specializzando titolare di posto aggiuntivo (SSN, medico militare, posto con finanziamento esterno, etc.), sarà cura dell’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica indicare, in base alla tipologia di posto, l’eventuale ulteriore documentazione da acquisire.


Iscriversi a una scuola di specializzazione di area non medica

Informazioni per partecipare alla prova di selezione Adempimenti per i candidati diversamente abili Immatricolazione Incompatibilità con altri corsi universitari Trasferimenti Sospensione della carriera

Informazioni per partecipare alla prova di selezione

Per accedere alle scuole di specializzazione di area non medica, i candidati devono superare un concorso di ammissione. Per essere ammessi alle prove di selezione è necessario effettuare una pre-iscrizione, esclusivamente on line, seguendo la procedura indicata nel bando.

La tassa di partecipazione alla prova non viene in nessun caso rimborsata da parte dell'Ateneo.

Sono ammessi alla prova di selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato l’iscrizione alla prova di selezione e abbiano pagato la relativa tassa entro i termini e con le modalità descritte nel bando di concorso.

Adempimenti per i candidati diversamente abili

Il candidato con disabilità, con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e in condizioni di ridotta partecipazione alla vita universitaria, deve comunicare al CInAP, Centro per l’integrazione attiva e partecipata (via Antonino di Sangiuliano 259, tel. 095 7307182 / 189, fax 095 730 7191), entro e non oltre il termine indicato nel bando, eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc. Il CInAP, procederà secondo quanto previsto dalle procedure per le iscrizioni ai corsi di studio - tasse e contributi, approvato per l’anno accademico di riferimento, e dalla legge n.104/1992, e successive modifiche.

Immatricolazioni

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno immatricolarsi entro il termine perentorio che verrà loro indicato nel decreto rettorale di emanazione della graduatoria, secondo la seguente procedura generale (per i casi particolari si rimanda alle specifiche casistiche indicate nei singoli bandi di concorso):

  • collegarsi al sito dell’Università di Catania;
  • cliccare sulla voce “Portale studenti”;
  • effettuare il login;
  • compilare on line la domanda di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compreso quello relativo al valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dell'anno di riferimento;
  • stampare il bollettino di pagamento ed effettuare il pagamento secondo le modalità indicate.

I vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra, entro la data indicata nel decreto rettorale di emanazione graduatoria, sono considerati rinunciatari ed i posti che risultano vacanti sono messi a disposizione dei candidati che seguono in graduatoria, secondo l’ordine progressivo indicato nella stessa e sino alla copertura dei posti. I suddetti candidati saranno invitati, con apposita comunicazione, ad iscriversi al 1° anno entro la data ivi indicata.

Contemporanea iscrizione

È consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio nei limiti indicati dalla Legge n. 33 del 12.04.2022 e dal D.M. n. 930 del 29.07.2022, previa verifica da parte dell’Ufficio Scuole di specializzazione di area non medica..

Trasferimenti

I trasferimenti possono avvenire solo  fra scuole della stessa tipologia, solo al termine dell’anno di corso e previo superamento dell’esame finale annuale.

La possibilità di trasferimento è preliminarmente subordinata all’accertamento dell’esistenza di posti disponibili presso la Scuola dell’Ateneo ricevente.

  • Trasferimento in entrata

Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento da altra Università, dal 01 luglio al 31 agosto dell'anno di riferimento deve presentare apposita richiesta all’Ufficio di Segreteria delle Scuole di specializzazione di area non medica al fine di verificare la disponibilità del posto.

L’Ufficio, verificata la disponibilità del posto, trasmette la pratica al Consiglio della Scuola che valuta l’istanza e, in caso di accoglimento, rilascia il nulla osta da presentare all’Università di provenienza, previa verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole.

Ottenuto il nulla osta, l'istante, previo superamento dell’esame di profitto per il passaggio all’anno successivo, potrà perfezionare la domanda presentando il nulla osta rilasciato dal Direttore della Scuola di specializzazione dell’Ateneo di provenienza.

  • Trasferimento in uscita

Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento presso altra sede universitaria deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso e con gli esami di profitto.

La richiesta di trasferimento, corredata dal pagamento della tassa di trasferimento, deve essere presentata on line

Sospensione della carriera

Lo specializzando che sia in regola con i pagamenti dovuti può chiedere la sospensione della carriera per uno dei seguenti motivi:

  • iscrizione a master universitari;
  • iscrizione a corsi di perfezionamento post-lauream;
  • iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
  • iscrizione a TFA - Tirocinio Formativo Attivo;
  • iscrizione a Scuole allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o altre forze dell'ordine.

La richiesta deve essere inoltrata mediante pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it  prima dell'iscrizione al nuovo corso di studio, unitamente a idonea documentazione attestante la causa di sospensione. L’interessato deve, altresì, provvedere al pagamento della marca da bollo virtuale dell’importo di €16,00 che verrà generata dall’Ufficio.

Si fa presente che:

  • la richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell’anno accademico;
  • nel periodo di sospensione non è possibile svolgere alcun atto di carriera;
  • a conclusione del corso per il quale si è chiesta la sospensione e dopo il conseguimento del relativo titolo, sarà cura dell’interessato/a presentare la richiesta per la riattivazione della propria carriera.
Contatti

Ufficio Scuole di specializzazione (Area medica)
Via Santa Maria del Rosario, 9 (1° piano)
95131 - Catania
Telefono +39 095 7307 955 / 982 / 986
specializzazione.areamedica@unict.it

Ufficio Scuole di specializzazione (Area non medica)
Via Santa Maria del Rosario, 9 (1° piano)
95131 - Catania
Telefono +39 095 7307 989 / 988 / 990
specializzazione.areanonmedica@unict.it

Tutti gli Uffici dell’Area della Didattica assicurano il ricevimento al pubblico in presenza anche su prenotazione online.

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Orari
Da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:30
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30
mercoledì chiuso

Orario estivo (dal 15 luglio al 31 agosto) da lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 12:45 (mercoledì chiuso)

Ultima modifica: 
08/05/2023 - 08:21