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Cittadini comunitari o equiparati

Si appartiene a questa categoria se si è:

  • un cittadino di un paese membro dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • un cittadino della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, la Svizzera e la Repubblica di San Marino che sono, considerati  secondo la normativa vigente cittadini equiparati dell’Ue.

Nel rispetto della normativa vigente, per iscriversi ad un corso di laurea è necessario essere in possesso di un titolo di studio che permetta, nel paese dove è stato conseguito, l’ammissione all'università e superare, laddove richiesto, la prova di acceso prevista per il corso Laurea scelto. Si precisa che non si è soggetti alle limitazioni di quota applicate agli studenti non comunitari residenti all'estero.

Documenti necessari per l'iscrizione a corsi di laurea (primo ciclo)

Per iscriversi al corso di una laurea è necessario presentare i seguenti documenti:

  • titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale va corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
  • certificato che attesta il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..);
  • certificazioni che attestino esami universitari superati accompagnati dai programmi dettagliati di ogni materia e devono indicare le ore di attività teorica e pratica. Questa documentazione è richiesta al fine di potere verificare l’esistenza di eventuali deroghe o riconoscimento di crediti che ridurrebbe la durata del corso di studio (ad esempio la possibilità di accedere al secondo anno invece che al primo).

I documenti sopra indicati dovranno essere in originale, redatti in lingua italiana o dotati di una traduzione ufficiale in Italiano. La traduzione ufficiale potrà essere fatta nel paese di origine o in Italia tramite un tribunale locale, traduttori ufficiali o interpreti giudiziari di legge. Tale documentazione dovrà essere autenticata dalla sede consolare nel paese dell'istituzione che ha rilasciato i certificati, salvo specifiche deroghe.

Ultima modifica: 
23/04/2024 - 17:00