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Ulteriori Riferimenti Normativi




Ulteriori Riferimenti Normativi Vigenti

  • Legge 13 agosto 1984, n. 476
  • Legge 30 novembre 1989, n. 398
  • Legge 3 luglio 1998, n. 210
  • Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224
 

 

Legge 13 agosto 1984, n. 476
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

Articolo 1
(contenuto abrogato)
 
Articolo 2
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 
Addendum al 1° comma (ex legge 28 dicembre 2001, n. 448, c. 57) "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
2. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Articolo 3
(contenuto abrogato)

Articolo 4
1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
2. È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.
3. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


 
Legge 30 novembre 1989, n. 398.
Norme in materia di borse di studio universitarie

Articolo 1 - Borse di studio universitarie
1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Articolo 2 - Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione
1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Articolo 3
(abrogato con successiva legge n. 210 del 03/07/98 )

Articolo 4 - Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato
1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.
2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del sanato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

Articolo 5 - Borse di studio per il perfezionamento all'estero
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

Articolo 6 - Norme comuni
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonchè' i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Articolo 7 - Finanziamento delle borse
(abrogati cc. 1, 3,4,5,6)
2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

Articolo 8 - Norme finali e abrogativa
1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75, (salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge- abrogato); 76, 77, 78, 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , nonchè' l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


 
Legge 3 luglio 1998, n. 210

OMISSIS

Articolo 4 - Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono e competenze necessarie per esercitare, presso università', enti pubblici o soggetti privati, attività' di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonchè' le convenzioni di cui al comma 4, in conformità' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì' istituiti da consorzi di università'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonchè' alle borse di studio conferite dalle università' per attività' di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di 
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività' di ricerca post laurea e post dottorato.
4. Le università' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità' di merito prevarrà' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità' e procedure deliberate dagli organi competenti delle università'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le università' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università'.

Articolo 6 - Abrogazione di norme
1. Sono abrogati: 
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna università', con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

N O T E
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note all'art. 4: 
- Il testo dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie) e' il seguente: 
"Art. 6. - 1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività' di formazione o di ricerca dei borsisti. 
2. Chi ha già' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392. 
4. Con decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura 
minima delle borse nonchè' i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire. 
5. I borsisti non possono essere impegnati in attività' didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. 
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilità' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza". 
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, reca: "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". 

Note all'art. 6: 
- La legge 7 febbraio 1979, n. 31, recante: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè' nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1979, n. 41. 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1980, n. 209. 
- La legge 30 novembre 1989, n. 398, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1989, n. 291. 
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: "Riforma degli ordinamenti didattici" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, n. 274.


 
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
(Reg. in materia di dottorato di ricerca)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210,
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;
UDITO il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
VISTI i pareri resi dalla settima Commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima Commissione della Camera dei Deputati il 25 marzo 1999;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34;

A D O T T A
il seguente regolamento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati
1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a. per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
b. per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
c. per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
d. per rettore dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'università convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.

Articolo 2 - Istituzione e requisiti di idoneità
1. Il rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché, previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 3.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
3. Sono requisiti di idoneità delle sedi:
a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;
b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
d) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 4, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
4. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell'università al Ministero che ne cura la diffusione.

Articolo 3 - Valutazione dei requisiti di idoneità
1. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonchè con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.
2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.
3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'università.

Articolo 4 - Obiettivi formativi e programmi di studio
1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo  5 - Accesso
1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. Le università disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal rettore dell'università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
b)  il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7;
c)  i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7;
d)  modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Articolo 6 - Durata dei corsi e conseguimento del titolo
1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.
2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. Gli atenei definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
10. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
11. Il titolo è rilasciato dal rettore dell'università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Articolo 7 - Borse e contributi
1. Le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
a. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997,
b. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
c. i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
d. le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
e. il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
f. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
g. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;
h. la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
i. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

Articolo  8 - Norma finale
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge " della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 




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