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Vecchio statuto



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Titolo XII - Regolamenti


Articolo 63 - Regolamenti
1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dai Regolamenti concernenti le singole Unità Decentrate, dai Regolamenti concernenti ogni altra Unità prevista dal presente Statuto, dai Regolamenti concernenti i rapporti con l'esterno.

Articolo 64 - Contenuto dei Regolamenti
1. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture di ricerca e di didattica e dei centri di servizio dell'Ateneo, i criteri di organizzazione e le procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti.
2. Il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Indica i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche, la disciplina dei servizi didattici integrativi, delle attività culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità. Il Regolamento disciplina inoltre le attività di tutorato svolte dai docenti e di collaborazione degli studenti all'attività dell'Ateneo. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche sono riservate ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e l'attività negoziale dell'Ateneo e dei Centri di Gestione Amministrativa, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Esso inoltre prevede le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università, delle sue Unità decentrate e dei Centri di gestione amministrativa.
4. I Regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca, dotate di autonomia in base al presente Statuto, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle Strutture stesse.

Articolo 65 - Approvazione dei Regolamenti
1. In prima applicazione il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberati, a maggioranza assoluta dal Senato Accademico allargato ai componenti delle commissioni del Senato Accademico Integrato che hanno partecipato alla redazione del presente Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Senato Accademico, secondo le norme vigenti.
3. I Regolamenti di singole Strutture didattiche, di ricerca e di ogni altra unità e le loro modifiche, redatti in conformità al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono deliberati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti a controllo di legittimità da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 66 - Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti
1. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro affissione all'Albo dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo ed il Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, dovranno essere emanati entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Le modifiche del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico.
Le modifiche del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Le modifiche degli altri Regolamenti sono assunte secondo le procedure previste per la loro adozione.




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