Titolo XI - Diritto allo studio
Articolo 59 - Interventi a favore degli studenti
1. L'Università, al fine di assicurare agli studenti di disagiate condizioni economiche e meritevoli le forme più idonee per il proficuo svolgimento degli studi:
a) concede l'esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi di propria pertinenza;
b) istituisce borse e premi di studio;
c) concede servizi abitativi, borse alloggio e buoni mensa.
2. L'Università, altresì, in collaborazione con altri Enti e Istituzioni:
a) istituisce borse e premi di studio per studenti con particolari requisiti,
b) istituisce borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero.
c) promuove interventi atti a tutelare i diritti e gli interessi generali degli studenti o di alcune categorie di essi (studenti lavoratori, fuori sede, di singole Facoltà, ecc.).
3. Il benefici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e gli Enti e le Istituzioni interessate, per quanto di loro pertinenza.
4. Le tipologie e modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabilite da apposite norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
Articolo 60 - Collaborazione degli studenti alle attività di Ateneo
1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici o privati, può avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti nelle attività di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni attività di docenza e di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Previo accordo con il Ministero della Difesa, nelle attività di cui sopra possono essere impiegati anche studenti obiettori di coscienza.
3. L'Università può altresì avvalersi, per le attività di cui all'art. 12 della legge 390/1991, di servizi resi da Associazioni o da Cooperative costituite da studenti dell'Università di Catania.
4. Termini e modalità della collaborazione sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Articolo 61 - La Commissione di Garanzia Didattica
1. La Commissione di Garanzia Didattica, nella attuazione del diritto allo studio, contribuisce a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e la fruibilità dei servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo Studio Universitario.
2. La Commissione, tenuto conto delle relazioni delle Facoltà, predispone annualmente un rapporto sulla situazione didattica dell'Ateneo da inviare al Senato Accademico.
3. L'Università garantisce alla Commissione di Garanzia Didattica gli strumenti per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Composizione e modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Articolo 62 - Comitato per le Attività Sportive e Ricreative
1. É istituito un Comitato per le attività sportive e ricreative, che può articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attività.
2. Il Comitato cura:
a) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività precedentemente indicate;
b) la gestione delle strutture che ospitano le attività di cui sopra;
c) la gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e ricreative;
d) l'esercizio delle attività sportive previste dalle norme vigenti.
3. Il Comitato è composto:
a) dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede;
b) da tre rappresentanti del personale docente;
c) da tre rappresenti del personale tecnico-amministrativo;
d) da tre rappresentanti degli studenti;
e) dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, che funge da segretario.
Ne fa parte di diritto il Presidente del C.U.S. con voto consultivo.
4. L'elettorato attivo e passivo, nonchè, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Comitato non sostituisce il Comitato previsto dall'art.1 della legge 28.6.1977 n.394.
6. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce i rapporti con il Centro Universitario Sportivo o con altri enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.




