Regolamento elettorale di Ateneo
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Regolamento elettorale di Ateneo / Titolo XI
Titolo XI – Norme comuni
Articolo 114 – Schede elettorali
1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del presidente o del segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.
2. Sono nulle le schede elettorali:
a) che non siano quelle consegnate all’elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.
Articolo 115 – Svolgimento e orario delle votazioni
1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, dalle ore 9 alle ore 19, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni, sempre dalle ore 9 alle ore 19. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo, con inizio alle ore 9.
2. Alle ore 19, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.
Articolo 116 – Elezioni studentesche
1. Di norma, tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle attività didattiche.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.
Articolo 117 – Modalità di voto
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
Articolo 118 – Operazioni di voto
1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell’elenco dei votanti;
c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell’elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.
Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità
1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall’elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell’assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l’interessato, all’atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.
Articolo 120 – Elezioni conseguenti all’anticipata cessazione dalla carica
1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l’eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall’anno accademico successivo alla votazione.
Articolo 121 – Norma transitoria
1. In deroga all’art. 2 del presente regolamento, le elezioni delle componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, immediatamente successive all’entrata in vigore del nuovo Statuto adottato ai sensi della legge 240/2010, si terranno secondo un calendario stabilito dal rettore nel rispetto dei termini di cui all’art. 42 del predetto Statuto.
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l’attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.
2. Sono nulle le schede elettorali:
a) che non siano quelle consegnate all’elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.
Articolo 115 – Svolgimento e orario delle votazioni
1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, dalle ore 9 alle ore 19, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni, sempre dalle ore 9 alle ore 19. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo, con inizio alle ore 9.
2. Alle ore 19, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.
Articolo 116 – Elezioni studentesche
1. Di norma, tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle attività didattiche.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.
Articolo 117 – Modalità di voto
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
Articolo 118 – Operazioni di voto
1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell’elenco dei votanti;
c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell’elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.
Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità
1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall’elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell’assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l’interessato, all’atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.
Articolo 120 – Elezioni conseguenti all’anticipata cessazione dalla carica
1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l’eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall’anno accademico successivo alla votazione.
Articolo 121 – Norma transitoria
1. In deroga all’art. 2 del presente regolamento, le elezioni delle componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, immediatamente successive all’entrata in vigore del nuovo Statuto adottato ai sensi della legge 240/2010, si terranno secondo un calendario stabilito dal rettore nel rispetto dei termini di cui all’art. 42 del predetto Statuto.
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l’attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.




