Regolamento elettorale di Ateneo
Home / Ateneo / Normativa / Regolamenti / Regolamenti di interesse generale /
Regolamento elettorale di Ateneo / Titolo VIII
Titolo VIII – Elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione e del direttore della Scuola di specializzazione, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto
Capo A – Elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione
Articolo 102 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione, tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla rispettiva Scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 103 – Operazioni di voto
1. L’elezione dei rappresentanti degli specializzandi sono indette, su invito del rettore, dal direttore della Scuola di specializzazione, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. L’assemblea sarà presieduta dallo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola e, a parità di anno di iscrizione, dallo specializzando con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell’assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell’assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge i rappresentanti degli specializzandi, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria finale.
7. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell’assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l’esito della votazione al direttore, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 104 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, non si darà luogo ad elezioni suppletive.
Capo B – Elezione del direttore della Scuola di specializzazione
Articolo 105 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 106 – Operazioni di voto
1. L’elezione del direttore della Scuola di specializzazione avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 107 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un’apposita seduta del Consiglio della scuola di specializzazione in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Articolo 103 – Operazioni di voto
1. L’elezione dei rappresentanti degli specializzandi sono indette, su invito del rettore, dal direttore della Scuola di specializzazione, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. L’assemblea sarà presieduta dallo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola e, a parità di anno di iscrizione, dallo specializzando con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell’assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell’assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge i rappresentanti degli specializzandi, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria finale.
7. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell’assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l’esito della votazione al direttore, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 104 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, non si darà luogo ad elezioni suppletive.
Capo B – Elezione del direttore della Scuola di specializzazione
Articolo 105 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 106 – Operazioni di voto
1. L’elezione del direttore della Scuola di specializzazione avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 107 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un’apposita seduta del Consiglio della scuola di specializzazione in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.




