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Vecchio statuto



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Titolo VII- Altre strutture di ricerca e di didattica


Articolo 35 - Strutture di Ricerca e di Didattica
1. Sono strutture di ricerca e di supporto alla didattica l'Azienda Agraria Sperimentale, l'Orto Botanico, i Musei, secondo la normativa vigente.

Articolo 36 - Azienda Agraria Sperimentale
1. L'Azienda Agraria Sperimentale è struttura di sperimentazione dell'Università e suo strumento di didattica e di ricerca.
2. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Gestione. Il Presidente è il Rettore o un suo Delegato, scelto fra i docenti della Facoltà di Agraria, che ne ha la rappresentanza e presiede il Consiglio di Gestione.
3. La composizione del Consiglio di Gestione, la modalità di nomina del Direttore, dei componenti il Consiglio, le competenze e prerogative e ogni altra disposizione concernente l'assetto e l'organizzazione dell'Azienda sono stabilite nello Statuto della medesima che viene deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di Agraria.

Articolo 37 - Orto Botanico
1. L'Orto Botanico è struttura di ricerca, di sperimentazione e di didattica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento deliberato dal Senato Accademico su proposta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Articolo 38 - Musei
1. I Musei sono strutture di ricerca e di didattica che hanno anche il compito di valorizzare e conservare il patrimonio artistico e scientifico dell'Università.
2. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione dei Musei, sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo.




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