Regolamento elettorale di Ateneo
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Regolamento elettorale di Ateneo / Titolo VII
Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e del presidente del Consiglio di corso di studio, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto
Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti superiore a cinquecento
Articolo 82 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 83 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con più di cinquecento studenti sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni tra il 20 aprile e il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.
Articolo 84 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 85 – Liste dei candidati
1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti inferiore o uguale a 1500, di almeno 20 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti superiore a 1500.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall’indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire, pari a cinque per i corsi di laurea e di laurea magistrale, pari a nove per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
Articolo 86 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, con indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.
Articolo 87 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.
Articolo 88 – Operazioni di voto e di scrutinio
1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.
Articolo 89 – Attribuzione dei seggi
1. L'attribuzione alle varie liste dei cinque seggi, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, e dei nove seggi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, avviene su base proporzionale.
A tale scopo, la Commissione elettorale:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per cinque, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, e per nove, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.
2. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
3. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 90 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria non si darà luogo ad elezioni suppletive.
Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento
Articolo 91 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 92 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni tra il 20 aprile e il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.
Articolo 93 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 94 – Presentazione delle candidature
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L’Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l’elenco dei candidati, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.
Articolo 95 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, con l’indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.
Articolo 96 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.
Articolo 97 – Operazioni di scrutinio
1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione dello studente eletto.
3. Risulteranno eletti i candidati che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria finale, per i corsi di laurea e di laurea magistrale; ai primi 9 posti della graduatoria finale per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 98 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, nel rispetto del superiore criterio, non si darà luogo ad elezioni suppletive.
Capo C – Elezione del presidente del Consiglio di corso di studio
Articolo 99 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 100 – Operazioni di voto
1. L’elezione del presidente del Consiglio di corso di studio avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio di corso di studio.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio di corso di studio elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 101 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un’apposita seduta del Consiglio di corso di studio in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 83 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con più di cinquecento studenti sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni tra il 20 aprile e il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.
Articolo 84 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 85 – Liste dei candidati
1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti inferiore o uguale a 1500, di almeno 20 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti superiore a 1500.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall’indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire, pari a cinque per i corsi di laurea e di laurea magistrale, pari a nove per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
Articolo 86 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, con indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.
Articolo 87 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.
Articolo 88 – Operazioni di voto e di scrutinio
1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.
Articolo 89 – Attribuzione dei seggi
1. L'attribuzione alle varie liste dei cinque seggi, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, e dei nove seggi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, avviene su base proporzionale.
A tale scopo, la Commissione elettorale:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per cinque, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, e per nove, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.
2. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
3. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 90 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria non si darà luogo ad elezioni suppletive.
Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento
Articolo 91 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 92 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni tra il 20 aprile e il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.
Articolo 93 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 94 – Presentazione delle candidature
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L’Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l’elenco dei candidati, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.
Articolo 95 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, con l’indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.
Articolo 96 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.
Articolo 97 – Operazioni di scrutinio
1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione dello studente eletto.
3. Risulteranno eletti i candidati che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria finale, per i corsi di laurea e di laurea magistrale; ai primi 9 posti della graduatoria finale per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 98 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, nel rispetto del superiore criterio, non si darà luogo ad elezioni suppletive.
Capo C – Elezione del presidente del Consiglio di corso di studio
Articolo 99 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 100 – Operazioni di voto
1. L’elezione del presidente del Consiglio di corso di studio avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio di corso di studio.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio di corso di studio elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 101 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un’apposita seduta del Consiglio di corso di studio in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.




