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Statuto vigente



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Titolo VI - Regolamenti e codice etico (artt. 30-34)


Articolo 30 - Regolamenti
1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.
2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.
3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

Articolo 31 - Contenuto dei regolamenti
1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, nonché delle singole strutture che lo compongono.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.
3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.
5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei loro organi.

Articolo 32 - Approvazione dei regolamenti
1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.
5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.

Articolo 33 - Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti
1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.

Articolo 34 - Codice etico
1. Il codice etico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
2. L'accertamento di violazioni del codice etico, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità:
a) rimprovero scritto;
b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;
c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;
d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni.
3. Il codice etico e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.




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