Versione in inglese



Titolo VI – Elezione degli organi della Scuola denominata “Facoltà di Medicina”

 
Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina

Articolo 59 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 60 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni tra il 20 aprile e il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.

Articolo 61 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 62 – Presentazione delle candidature
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L’Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l’elenco dei candidati, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 63 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 64 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 65 – Operazioni di scrutinio
1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli studenti eletti.
3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti del Coordinamento alla data di indizione delle elezioni, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 66 – Completamento del percorso di studi di primo livello
1. I rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, facente capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, entro l’anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 67 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, nel rispetto del superiore criterio, non si darà luogo ad elezioni suppletive.


Capo B – Elezione dei rappresentanti, nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento

Articolo 68 – Elettorato attivo e passivo


1. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, per l’elezione dei rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, per l’elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni, ad eccezione dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in quanto membri di diritto del Coordinamento.
3. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, per l’elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i componenti delle Giunte dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 69 – Operazioni di voto
1. Le elezioni dei rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dai rispettivi decani, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Ciascun decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito di ciascuno dei decani convocare, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica, l’assemblea degli aventi diritto al voto di propria competenza.
4. Ciascuna delle predette assemblee è presieduta dal rispettivo decano, il quale designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, i rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, i rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali; per l’elezione dei rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi quattro posti della graduatoria; per l’elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l’elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, risulteranno eletti quattro docenti secondo l’ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di direttore di scuola di specializzazione di area medica.
7. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente di ciascuna assemblea proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 70 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il decano, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.


Capo C – Elezione del presidente del Coordinamento della Facoltà di Medicina

Articolo 71 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Coordinamento della Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che fanno parte del Coordinamento della Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 72 – Operazioni di voto
1. L’elezione del presidente del Coordinamento della Facoltà di Medicina avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Coordinamento.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Coordinamento elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 73 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un’apposita seduta del Coordinamento in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.


Capo D – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina

Articolo 74 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 75 – Operazioni di voto
1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il presidente predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del presidente, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del presidente:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 76 – Individuazione degli eletti
1. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione della facoltà di Medicina, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti dodici docenti secondo l’ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 77 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il presidente, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.


Capo E – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina

Articolo 78 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo ai dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 79 – Operazioni di voto
1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il presidente del Coordinamento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del presidente del Coordinamento convocare, anche attraverso posta elettronica, l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell’assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi dieci posti della graduatoria; per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria.
7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l’esito della votazione al presidente del Coordinamento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del presidente del Coordinamento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il presidente del Coordinamento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 80 – Completamento del percorso di studi di primo livello
1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina entro l’anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 81 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, non si darà luogo ad elezioni suppletive.



Versione stampabile

 

torna su