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Vecchio statuto



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Titolo V - Organi e strutture di didattica


Articolo 19 - Strutture didattiche dell'Ateneo
1. L'attività didattica dell'Ateneo è organizzata e gestita mediante: a) Facoltà e loro articolazioni in Corsi di laurea e di diploma;
b) Scuole di specializzazione;
c) Dottorati di ricerca;
d) Servizi didattici integrativi;
e) Strutture didattiche speciali.
2. All'attività didattica concorrono anche i Dipartimenti.

Articolo 20 - Facoltà
1. Le Facoltà, articolate in corsi di laurea e di diploma, sono quelle previste dall'Allegato A del presente Statuto.
2. La Facoltà organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. Qualora più Facoltà dell'Ateneo concorrano alla costituzione di un Corso di Studio, il Senato Accademico determina la Facoltà alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, sempre nel rispetto delle attribuzioni statutarie del Consiglio di Corso di Studio. Qualora un Corso di Studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato Accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
Spetta in particolare alla Facoltà:
a) formulare i piani annuali e pluriennali di sviluppo, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati, e avanzare le relative richieste di posti e di risorse ai competenti Organi di Governo;
b) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
c) provvedere alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i pareri dei Consigli di Corso di Studio e dei Dipartimenti interessati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Le relative deliberazioni sono assunte, a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti;
d) provvedere alla destinazione delle risorse assegnate al fine di realizzare un buon andamento delle attività didattiche;
e) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei Corsi di Studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme di legge.
3. Sono organi della Facoltà:
a) Il Preside;
b) Il Consiglio di Facoltà
c) La Commissione didattica di Facoltà
d) I Consigli di Corso di Studio.

Articolo 21 - Preside
1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni.
Spetta in particolare al Preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;
c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.
3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà, compresi i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.
4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-rettore, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione, responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.
6. Il Preside designa fra i professori di ruolo della Facoltà un vice-Preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.
7. L'ufficio di Vice Preside è incompatibile con la carica di Rettore, di Pro-rettore, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione, di responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

Articolo 22 - Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà. E' convocato dal Preside, anche quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti e dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico - amministrativo. Partecipano con voto consultivo, i titolari delle segreterie studenti. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà, l'attribuzione alle Facoltà del personale tecnico - amministrativo assegnato ai Dipartimenti è deliberata dai Dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.
3. Le deliberazioni relative alla chiamata dei professori di ruolo sono assunte secondo le norme di legge.
4. In materia di programma pluriennale e annuale delle risorse e della didattica il Consiglio di Facoltà delibera secondo la composizione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Tutte le altre delibere sono adottate dal Consiglio di Facoltà secondo la seguente composizione:
a) i professori di prima e seconda fascia;
b) un numero di ricercatori confermati eletti, pari ad 1/3 dei professori di ruolo;
c) dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
6. E' fatta salva la partecipazione al dibattito in tutte le sue fasi di tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.
7. Su invito del Preside possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
8. Il numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico- amministrativo, nonchè le modalità della loro elezione sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Le procedure per il funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal Regolamento di Facoltà.
10. Il Regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione di un Consiglio di Presidenza definendone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 23 - Commissione didattica di Facoltà
1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica presieduta dal Preside, o da un suo delegato.
2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, tenendo conto dei vari Corsi di Studio.

Articolo 24 - Consigli di Corso di Studio
1. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il Corso di Studio. Fa parte di diritto con voto consultivo l'addetto della segreteria studenti del Corso di Studio.
2. Il Regolamento di Facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze.
3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovrintende alle attività del Corso.
4. I Consigli hanno il compito di:
a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi;
b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal Regolamento di Facoltà
d) formulare proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo attinenti ai Corsi di Studio di propria competenza;
e) proporre al Consiglio di Facoltà la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
I Consigli dei Corsi di Studio, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e tecnico-amministrativo.

Articolo 25 - Scuole di Specializzazione
1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti, in conformità al Piano Pluriennale di Sviluppo dell'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
2. La programmazione annuale viene approvata dal Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti organizzativi e finanziari.
3. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, compresi i ricercatori non confermati, dai professori incaricati e a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.

Articolo 26 - Dottorato di ricerca
1. L'Università, da sola o in collaborazione con altre Università, istituisce ed organizza Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. L'Università, totalmente o in parte, assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei Corsi e la corresponsione di borse ai dottorandi, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le procedure di attivazione e la gestione dei corsi.

Articolo 27 - Servizi didattici integrativi
1. L'Università, anche in collaborazione con le Scuole secondarie superiori, organizza per gli studenti attività di orientamento ed eventuali prove attitudinali ai fini della scelta degli studi universitari. Organizza inoltre servizi di assistenza agli studenti per l'elaborazione di piani di studio.
2. Nei limiti delle risorse disponibili possono essere svolte attività culturali e formative esterne quali:
preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici; aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente anche per lavoratori; perfezionamento ed aggiornamento professionale post - lauream.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. L'Università rilascia attestati sulle attività previste dal presente articolo.
5. Per la realizzazione delle suddette attività culturali e formative, l'Università può avvalersi di collaborazioni esterne ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 28 - Strutture didattiche speciali
1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole Facoltà o comuni a più Facoltà appartenenti anche ad altre Università, nonché, delle attività culturali e formative previste dalla legge, l'Università può costituire, anche mediante Convenzioni o Consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente.
2. Tali strutture possono essere fornite di autonomia gestionale e didattica.
3. La proposta di costituzione delle Strutture didattiche speciali, promossa dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate, dovrà essere approvata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 bis - Poli scientifico didattici
1. L'Università istituisce, al fine di afferire al Politecnico del Mediterraneo, un Polo scientifico tecnologico, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa e costituito da strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio impegnate negli ambiti didattico scientifici, tecnologici e applicati del suddetto Politecnico.
2. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può istituire, altresì, presso le sedi decentrate, Poli scientifico didattici, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ferme restando le attribuzioni degli Organi di Ateneo e delle Facoltà interessate.
3. La costituzione dei Poli è approvata dagli Organi di Governo, secondo le rispettive competenze.
Gli organi, la durata, le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento dei Poli sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo; per quanto attiene al Polo di cui al 1° comma, il Regolamento Generale di Ateneo recepisce quanto stabilisce in merito l'intesa costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.




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