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Titolo V - Norme relative all'organizzazione amministrativa


Articolo 74 - Principi generali
1. L'Amministrazione universitaria è informata ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia e si uniforma ai principi e alle disposizioni stabilite in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo Regolamento d'Ateneo di attuazione.
2. Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, l'Amministrazione dispone l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità volti al superamento della rigida definizione e separazione delle competenze nella divisione del lavoro, attuando la massima flessibilità nell'organizzazione degli uffici e la mobilità delle risorse umane ad essi assegnate.
3. L'organizzazione degli uffici e l'utilizzazione del personale ad essi assegnato sono informate ai criteri di efficienza ed efficacia ed alle seguenti modalità:
a) collegamento delle attività di competenza delle varie Divisioni nelle quali si articola l'Amministrazione universitaria mediante lo scrupoloso adempimento da parte dei preposti alle Divisioni medesime del prioritario dovere di un diffuso e reciproco scambio di informazioni e comunicazioni;
b) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il perseguimento delle finalità specifiche dell'azione amministrativa.
4. L'Amministrazione universitaria persegue il miglioramento delle prestazioni e la qualificazione professionale del proprio personale attraverso programmi di formazione, seminari, conferenze, convegni e specifici corsi di aggiornamento professionale.
5. Per soddisfare esigenze di carattere straordinario adeguatamente motivate, e sempre che ne sia dimostrata la convenienza, i Dipartimenti, i Centri e l'Amministrazione Centrale possono affidare al proprio personale tecnico-amministrativo la realizzazione di specifici progetti finalizzati. I progetti devono indicare obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione Il compenso deve essere determinato in base alle prestazioni richieste e corrisposto a risultato accertato e le relative prestazioni devono essere svolte dal personale dipendente fuori dal normale orario di servizio. Le ulteriori modalità di applicazione sono definite in sede di negoziazione decentrata.
 
Articolo 75 - Gestione Centrale
1. Ai sensi degli artt. 5 e 14 dello Statuto e in applicazione dell'art. 2 della legge 23/10/92 n. 421 e dell'art. 3 del decreto legislativo 3/2/93 n. 29, il Senato accademico, il Consiglio d'Amministrazione ed il Rettore assicurano il governo dell'Ateneo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, definiscono le priorità da seguire e i tempi di attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ispirandosi alla distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e gestione dall'altro.
1.bis  Il Rettore rappresenta in giudizio l'Università, avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato e/o dell'Ufficio legale dell'Ateneo, fatta salva  la possibilità di ricorrere al patrocinio di Avvocati del Libero Foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.
2. Alla direzione amministrativa competono la gestione di quanto attiene agli aspetti amministrativi, economici, finanziari, patrimoniali, edilizi, e la gestione del personale tecnico-amministrativo, nonchè gli atti e i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale e alla carriera scolastica degli studenti.
3. Responsabile della direzione amministrativa è il Direttore amministrativo.
 
Articolo 76 - Direttore Amministrativo
1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici dell'amministrazione centrale, di cui garantisce il legittimo funzionamento, e sui quali esercita una generale funzione di indirizzo, direzione e controllo, in esecuzione delle direttive generali del Rettore e delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
2. Su ogni proposta di deliberazione degli organi collegiali dell'Ateneo, dei quali è componente il Direttore amministrativo, egli esprime il relativo parere di legittimità, del quale viene fatta menzione nella deliberazione adottata.
3. Il Direttore amministrativo esercita il riscontro di legittimità su tutti gli atti dell'amministrazione e risponde dell'osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari. Egli è tenuto, ai sensi della vigente normativa, a dare esecuzione agli atti adottati dagli organi di governo.
4. Il Direttore amministrativo è sovraordinato agli altri dirigenti preposti agli uffici, con esclusione dell'Azienda Policlinico, e risponde del loro operato di fronte al Rettore, agli altri organi di governo,.
5. Il Direttore amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programma l'azione amministrativa e coordina l'attività degli altri dirigenti, cui affida specifici compiti e le risorse necessarie al loro espletamento, esercitando poteri di sostituzione nel caso di inerzia degli stessi;
b) formula proposte al Rettore ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di provvedimenti di competenza rettorale;
c) cura l'attuazione dei programmi definiti dal Rettore e dagli altri Organi di governo e, a tal fine, adotta i provvedimenti la cui esecuzione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse finanziarie, tecniche e di personale necessarie alla loro realizzazione;
d) esercita autonomi poteri di spesa nei limiti definiti dal Regolamento di Contabilità;
e) adotta gli atti di gestione del personale assegnato all'Amministrazione centrale ed alle altre strutture, con esclusione dell'Azienda Policlinico. I provvedimenti di mobilità del personale sono adottati previa sottoposizione del relativo piano al Rettore.;
f) provvede alla attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale;
g) stipula convenzioni e contratti che non riguardino la gestione della ricerca e dell'insegnamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità;
h) cura la definizione e l'adeguamento dell'orario contrattuale di lavoro e di quello di apertura al pubblico, nel rispetto dell'orario di servizio, delle normative di legge, delle direttive del Rettore e del Consiglio di Amministrazione;
i) cura la verifica della produttività degli uffici dipendenti, promuovendo le opportune iniziative per assicurarne l'efficienza e l'efficacia;
j) promuove l'adozione uniforme di procedure amministrative, contabili e informatiche negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università, nel rispetto dell'autonomia delle strutture, delle norme regolamentari, delle determinazioni e delle direttive generali emanate dagli organi di governo.
7. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito per un quadriennio secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 15 dello Statuto.
 
Articolo 77 - Attività dell'Amministrazione centrale
1. Le attività dell'Amministrazione centrale sono strumentali e di supporto alle funzioni istituzionali, espletate dalle strutture decentrate alle quali sono riservate le attività didattiche, di ricerca scientifica, di formazione di nuovi docenti e di promozione culturale nei confronti della società civile
2. Le attività di gestione che riguardano gli uffici dell'Amministrazione centrale, si estendono alle strutture didattiche e scientifiche solo per l'omogeneizzazione delle procedure amministrative, contabili e informatico-statistiche, di gestione delle carriere e dei trattamenti economici del personale e di materie definite dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
 
Articolo 78 - Copertura assicurativa
1. Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività amministrativo-contabili relative alle cariche di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Consigliere d'Amministrazione, Direttore Amministrativo e Dirigenti, l'Università stipula una apposita polizza. assicurativa con una compagnia di primaria importanza.
2. Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione determina l'importo da corrispondere per la copertura assicurativa riferita alle posizioni di ciascuno dei soggetti indicati.
3. La garanzia dovrà valere tanto per le perdite patrimoniali che ciascuno dei soggetti sia tenuto a risarcire all'Amministrazione per fatti colposi connessi alla sua responsabilità amministrativo-contabile quanto per i danni che il soggetto o l'Amministrazione siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, in conseguenza di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi dal responsabile nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
4. La garanzia dovrà essere estesa anche alle richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione e che non siano state ancora rivolte al soggetto o all'Amministrazione. La polizza dovrà prevedere anche l'ipotesi della risarcibilità dei danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere, ed emersi nei dieci anni successivi alla cessazione dalla carica da parte del responsabile.
5. L'eventuale franchigia è a carico del bilancio di Ateneo. L'Amministrazione ha diritto all'azione di rivalsa per l'importo della franchigia eventualmente corrisposta.
6. L'Amministrazione potrà esercitare l'azione di rivalsa anche per l'ipotesi di colpa grave nella causazione dell'evento. L'azione di rivalsa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 
Articolo 79 - Patrocinio legale del personale
1. Il personale dell'Ateneo nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio può chiedere, con istanza rivolta al Rettore, che l'Università assuma a proprio carico le spese relative all'assistenza legale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza il Rettore, valuta l'interesse dell'amministrazione e le circostanze di fatto, e in particolare la relazione tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente e l'espletamento dei compiti d'ufficio a quest'ultimo assegnati, assume, se necessario, sommarie informazioni e sente, se opportuno, l'istante, deliberando, eventualmente, l'accollo delle spese legali a carico del bilancio di Ateneo, e stabilendone il limite massimo.
3. Qualora in esito al procedimento, il dipendente per il quale l'Ateneo ha assunto a proprio carico le spese legali fosse ritenuto responsabile dei fatti o atti compiuti per dolo o colpa grave, l'Amministrazione eserciterà nei di lui confronti azione di rivalsa fino alla concorrenza degli importi effettivamente erogati per l'assistenza legale, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla varie scadenze al saldo.
4. Resta salva ogni altra azione che l'Amministrazione può svolgere nei confronti del dipendente in ragione di eventuali danni causati dai comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal dipendente medesimo.



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