Regolamento elettorale di Ateneo
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Regolamento elettorale di Ateneo / Titolo V
Titolo V – Elezione degli organi del Dipartimento
Capo A – Elezione del direttore del Dipartimento
Articolo 43 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari l’elettorato passivo è esteso ai professori associati.
Articolo 44 – Operazioni di voto
1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal decano dei professori ordinari del Dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato del direttore in carica.
3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.
4. È, altresì, compito del decano:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 45 – Individuazione dell’eletto
1. Il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. L’eletto entra in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 46 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, indice le elezioni del direttore di dipartimento e fissa la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Capo B – Elezione dei componenti della Giunta di dipartimento
Articolo 47 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo per l’elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione del direttore del dipartimento, componente di diritto.
Articolo 48 – Operazioni di voto
1. Le elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 49 – Individuazione degli eletti
1. Per l’elezione dei componenti della Giunta di dipartimento, sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle predette graduatorie.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 50 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Capo C – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale
Articolo 51 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 52 – Operazioni di voto
1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 53 – Individuazione degli eletti
1. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti sei docenti secondo l’ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di corso di studio.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 54 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Capo D – Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale
Articolo 55 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 56 – Operazioni di voto
1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, a cura del direttore del dipartimento, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, all’albo telematico dell’Ateneo.
4. Gli aventi diritto all’elettorato passivo che siano esclusi dall’elenco possono chiedere di esservi inseriti, esibendo al direttore del dipartimento una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica.
5. È compito del direttore del dipartimento convocare, anche attraverso posta elettronica, l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
6. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell’assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
8. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria; per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria.
9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
10. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l’esito della votazione al direttore del dipartimento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
11. È compito del direttore del dipartimento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore del dipartimento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
12. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 57 – Completamento del percorso di studi di primo livello
1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo al medesimo Dipartimento entro l’anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.
Articolo 58 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, non si darà luogo ad elezioni suppletive.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari l’elettorato passivo è esteso ai professori associati.
Articolo 44 – Operazioni di voto
1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal decano dei professori ordinari del Dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato del direttore in carica.
3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.
4. È, altresì, compito del decano:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 45 – Individuazione dell’eletto
1. Il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. L’eletto entra in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 46 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, indice le elezioni del direttore di dipartimento e fissa la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Capo B – Elezione dei componenti della Giunta di dipartimento
Articolo 47 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo per l’elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione del direttore del dipartimento, componente di diritto.
Articolo 48 – Operazioni di voto
1. Le elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 49 – Individuazione degli eletti
1. Per l’elezione dei componenti della Giunta di dipartimento, sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle predette graduatorie.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 50 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Capo C – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale
Articolo 51 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 52 – Operazioni di voto
1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
Articolo 53 – Individuazione degli eletti
1. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti sei docenti secondo l’ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di corso di studio.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 54 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.
Capo D – Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale
Articolo 55 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
Articolo 56 – Operazioni di voto
1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L’elenco nominativo di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, a cura del direttore del dipartimento, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, all’albo telematico dell’Ateneo.
4. Gli aventi diritto all’elettorato passivo che siano esclusi dall’elenco possono chiedere di esservi inseriti, esibendo al direttore del dipartimento una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica.
5. È compito del direttore del dipartimento convocare, anche attraverso posta elettronica, l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l’assemblea degli aventi diritto al voto per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
6. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell’assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
8. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria; per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria.
9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
10. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l’esito della votazione al direttore del dipartimento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
11. È compito del direttore del dipartimento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore del dipartimento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
12. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
Articolo 57 – Completamento del percorso di studi di primo livello
1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo al medesimo Dipartimento entro l’anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.
Articolo 58 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, non si darà luogo ad elezioni suppletive.




