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Titolo IX - Gestione del personale

 
Articolo 120 - Generalità
1. Gli organi di governo hanno competenza nelle materie riguardanti l'acquisizione delle risorse di personale e la loro distribuzione tra le strutture, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Gli organi di gestione dell'Amministrazione centrale hanno competenza in tema di personale docente e ricercatore solo per quanto riguarda la gestione delle carriere e del trattamento economico.
3. Gli organi di gestione dell'Amministrazione centrale e delle strutture didattiche e scientifiche hanno competenza in tema di personale tecnico-amministrativo, per quanto riguarda l'organizzazione dello stesso, secondo criteri di efficienza all'interno delle rispettive strutture.
4. Gli organi di gestione dell'Amministrazione centrale hanno competenza in tema di gestione delle carriere e del trattamento economico del personale tecnico-amministrativo.
 
Articolo 121 - Assegnazioni
1. I posti di professore e ricercatore sono assegnati alle Facoltà su delibera del Senato Accademico, con decreto del Rettore.
2. Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi al comma 2 lettera c) dell'art.20 dello Statuto, deve essere acquisito il parere e/o la proposta dei Consigli dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati. Questi dovranno far pervenire le relative deliberazioni entro trenta giorni dalla data delle richieste. Qualora tale termine non venga rispettato, il Consiglio di Facoltà è comunque legittimato a deliberare.
3. I posti di personale tecnico-amministrativo sono assegnati alle strutture con decreto del Rettore, sulla base dei criteri indicati dal Senato Accademico, di una relazione del Direttore amministrativo che tenga conto dei carichi di lavoro e delle richieste formulate dalle strutture, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 122 - Reclutamento
1. Lo stato giuridico ed economico del personale dell' Ateneo è regolato dalle norme vigenti.
2. In conformità alle vigenti norme l'assunzione del personale tecnico-amministrativo presso l'Università avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica, servendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente, al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla L.2 aprile 1968, n.482.
3. La partecipazione ai concorsi può essere preceduta da una preselezione sulla base del punteggio conseguito nel titolo di studio, di quello di eventuali altri titoli e di quello riportato in appositi test per ciascun profilo professionale. I candidati che alle prove selettive avranno conseguito il maggior punteggio complessivo, in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, accederanno alle successive prove concorsuali
 
Articolo 123 - Accesso alla Dirigenza
1. Per l'accesso alla dirigenza sono richiesti il diploma di laurea conseguito con il voto minimo di 105/110 ed almeno cinque anni di specifica esperienza in ambito pubblico o privato con responsabilità di funzionario o dirigente.
2. Il personale interno può partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza anche in mancanza del prescritto voto di laurea, purchè abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Il concorso per l'accesso alla dirigenza è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti dai servizi svolti presso enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali, da eventuali pubblicazioni scientifiche nel settore di lavoro, e da qualunque altro titolo individuato nel bando di concorso, valutati secondo i criteri predeterminati nel bando medesimo.
4. Gli esami per dirigente consistono in due prove scritte su materie di pertinenza del settore di riferimento ed in un colloquio volto ad appurare le conoscenze dei candidati e la loro attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
5. La partecipazione al concorso per dirigente può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva, secondo le modalità ed i criteri indicati all'articolo precedente.
6. In conformità dell'art.16, 2° comma dello Statuto, l'Università, con decreto rettorale, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Direttore amministrativo, può conferire incarichi dirigenziali a soggetti estranei ad essa, dotati del necessario titolo di studio e della qualificazione comprovata dalla presentazione del curriculum. L'incarico ha la durata massima di tre anni.
 
Articolo 124 - Commissioni esaminatrici per i concorsi del personale tecnico-amministrativo e delle dirigenza
1. Le Commissioni esaminatrici di concorso per il personale tecnico ed amministrativo, sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti dal Rettore tra funzionari dell'Amministrazione, docenti ed estranei alla medesima. Non possono farne parte i componenti degli organi di governo dell'Università, coloro che ricoprono cariche politiche elettive o che siano dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
2. In conformità alle norme vigenti, alle previsioni della contrattazione collettiva, e fatta salva l'eventuale integrazione della composizione e nel rispetto dei princìpi, in tal modo posti, le Commissioni sono così composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di VII qualifica e superiori, compresa la dirigenza: da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato o professore universitario di ruolo con funzioni di Presidente, da due esperti nelle materie oggetto del concorso, con preferenza del personale docente appartenente all'Università e del personale appartenente alla dirigenza; le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla VII qualifica;
b) per i concorsi per la V o la VI qualifica da un docente o da un dipendente di VIII qualifica o qualifica superiore, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla VII qualifica;
c) per le prove selettive relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art.16 della L.18 febbraio 1987, n,56: da un docente o da un dipendente appartenente alla VII qualifica o qualifica superiore, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla VI qualifica.
 
Articolo 125 - Trasferimenti interni
1. Il trasferimento del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università viene disposta sulla base di criteri per la mobilità interna approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il trasferimento del posto tra le strutture viene disposto con decreto del Rettore.
 
Articolo 126 - Trasferimenti esterni
1. Il trasferimento del personale tecnico-amministrativo da e per altra Amministrazione è regolato dai Contratti Collettivi di Lavoro.
2. Il trasferimento dello stesso personale tecnico-amministrativo da altra Amministrazione viene disposto con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 127 - Informazioni alle Rappresentanze sindacali
1. L'Università informa le Rappresentanze sindacali, individuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sulle seguenti materie:
a) qualità e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
b) gestione dei rapporti di lavoro;
c) mobilità;
d) criteri generali di organizzazione degli uffici;
e) orario di lavoro;
f) orario di apertura al pubblico;
h) definizione della dotazione organica;
i) verifica periodica del carico di lavoro;
l) altre materie definite dalla contrattazione.
2. L'informazione alle Rappresentanze sindacali viene data, previa comunicazione al Rettore, dal Direttore amministrativo.
3. Su richiesta delle Rappresentanze sindacali, il Rettore, o il Delegato al Personale unitamente al Direttore amministrativo, si incontra con le stesse per l'esame delle materie indicate nel primo comma. Tale incontro deve espletarsi tassativamente entro quindici giorni dalla ricezione dell'informazione o entro un termine più breve, in caso di urgenza. Decorsi tali termini, l'Università assume le proprie autonome determinazioni. I termini di cui sopra non includono il mese di agosto.
4. L'applicazione della L.626/94 e successive modifiche, sarà oggetto di apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico.
 
Articolo 128 - Contrattazione decentrata
1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento delle esigenze organizzative, della tutela del personale e dell'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla normativa vigente.
2. I contratti collettivi decentrati sono definiti da una Commissione per la contrattazione decentrata. Essa è costituita per la parte pubblica dal Rettore o dal Delegato al Personale, che la presiede, dal Direttore amministrativo o da un suo delegato, e da altri membri designati dal Consiglio di Amministrazione e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo le modalità definite dalla Contrattazione collettiva nazionale e secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La Commissione può essere integrata, anche su richiesta disgiunta delle parti, dai titolari degli uffici e strutture competenti e da altri esperti.
3. I contratti collettivi decentrati sono stipulati dal Rettore o suo delegato nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
 
Articolo 129 - Organi disciplinari
1. Gli organi disciplinari e la loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento, emanato con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 130 - Comitato per le attività sportive e ricreative
1. L'elettorato attivo e passivo, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato e i suoi rapporti con il Centro Universitario Sportivo o con altri Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, sono provvisoriamente disciplinati fino alla revisione di cui all'art. 137 del presente regolamento da apposito regolamento emanato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 131 - Commissione per il personale
Competenze e attribuzioni della Commissione per il Personale sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
 
Articolo 132 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità è composto da 18 componenti: 10 docenti in rappresentanza di ogni Facoltà, 5 rappresentanti del personale tecnico - amministrativo e tre studenti, scelti tra i rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria.
2. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente.
3. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento interno.



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