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Titolo IX – Elezione del coordinatore del dottorato di ricerca


Articolo 108 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i componenti del Collegio dei docenti alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Collegio dei docenti alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 109 – Operazioni di voto
1. L’elezione del coordinatore del dottorato di ricerca avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Collegio dei docenti.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Collegio dei docenti elegge il coordinatore del dottorato di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 110 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un’apposita seduta del Collegio dei docenti in modo che il coordinatore del dottorato di ricerca venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.




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