Titolo IV - Strutture di servizio (artt. 25-26)
Articolo 25 - Centri di servizio
1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.
2. Sono organi del Centro:
a) il Comitato di gestione;
b) il presidente;
c) il direttore.
3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti a tempo indeterminato designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore.
4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.
5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.
6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 26 - Poli amministrativo-contabili
1. I Poli amministrativo-contabili sono strutture decentrate dell'amministrazione dell'Ateneo, istituite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per la cura delle attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. Il funzionamento dei Poli amministrativo-contabili è disciplinato dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.




