Regolamento generale di Ateneo
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Regolamento generale di Ateneo / Titolo IV
Titolo IV - Organi ausiliari centrali
Articolo 69 - Commissione ricerca
1. La Commissione per la Ricerca Scientifica istruisce e formula proposte per la predisposizione annuale del Programma di ripartizione delle risorse da impiegare nella ricerca, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri prefissati dal Senato Accademico.
2. La Commissione è composta di un rappresentante per ciascuna delle aree previste dall'art. 65 del D.P.R. 382/80 (60%) designati dal Senato Accademico tra i docenti dell'Ateneo, tenendo conto della consistenza dei raggruppamenti scientifico-disciplinari. Alle sedute della Commissione partecipa il delegato del Rettore alla ricerca.
3. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione è convocata in via ordinaria dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano motivata richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
5. La Commissione è validamente costituita se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.
7. Le proposte della Commissione devono essere motivate e assunte sulla base di criteri predefiniti.
8. Il Presidente fissa il calendario di massima delle riunioni. L'assenza non giustificata consecutiva a due riunioni comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.
Articolo 70 - Commissione paritetica per la didattica
1. La Commissione Paritetica per la Didattica, organo paritetico di docenti e studenti, ha competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti. La Commissione opera sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico.
2. La Commissione è composta dai Presidenti delle Commissioni Didattiche di Facoltà (o da loro sostituti) di cui all'art. 3 del Regolamento didattico e da un rappresentante della componente studentesca all'interno di ciascuna delle predette Commissioni. Alle sedute della Commissione partecipa il delegato del Rettore alla didattica.
3. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. I componenti restano in carica quattro anni, ad eccezione della componente studentesca, e possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione è convocata in via ordinaria dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano motivata richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
5. La Commissione è validamente costituita se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.
7. Le proposte della Commissione devono essere motivate e assunte sulla base di criteri predefiniti. I documenti prodotti dalla Commissione sono comunicati agli Organi di governo dell'Ateneo, a tutte le strutture didattiche e all'ERSU.
8. Il Presidente fissa il calendario di massima delle riunioni. L'assenza non giustificata consecutiva a due riunioni comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.
Articolo 71 - Commissione per l'organizzazione
1. La Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo ha funzioni istruttorie per la programmazione delle risorse edilizie, dell'allocazione di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie, sulla base dei criteri generali individuati dagli organi di governo, indicando priorità e criteri di distribuzione che facciano riferimento a valori standard di funzionalità ed efficienza.
2. La Commissione è composta da undici membri, e cioè dal Direttore Amministrativo o suo delegato; da otto docenti designati dal Senato Accademico in numero di tre tra i propri componenti e in numero di cinque tra i Direttori di dipartimento; da una unità di personale tecnico-amministrativo designata dal Senato Accademico tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; da uno studente designato dal Senato Accademico tra i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Alle sedute della Commissione partecipano il Pro-Rettore o un delegato del Rettore.
3. La Commissione elegge al proprio interno, tra i docenti, il Presidente. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione è convocata in via ordinaria dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano motivata richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
5. La Commissione è validamente costituita se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.
7. Le proposte della Commissione devono essere motivate e assunte sulla base di criteri predefiniti. I documenti prodotti dalla Commissione sono comunicati agli Organi di governo dell'Ateneo e tutte le strutture didattiche.
8. Il Presidente fissa il calendario di massima delle riunioni. L'assenza non giustificata consecutiva a due riunioni comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.
Articolo 72 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Rettore.
2. Il Nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione degli Organi di Governo dell'Ateneo, i parametri del controllo.
3. Il Nucleo, tenuto conto degli obiettivi che gli Organi di Governo dichiarano di volere raggiungere, verifica e valuta, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti:
a) la realizzazione delle finalità e degli obiettivi della corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Amministrazione centrale e degli altri centri di spesa;
b) il funzionamento, su base annuale e infrannuale, delle strutture dell'Amministrazione, dei centri di servizio, delle strutture amministrative delle unità decentrate;
c) la congruenza tra obiettivi programmati ed effettivamente raggiunti dalle strutture di cui al punto b), anche al fine di fornire agli Organi di Governo le indicazioni e gli elementi necessari al miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza e della qualità della gestione amministrativa;
d) la produttività e l'efficienza della ricerca e della didattica, nonché la congruenza tra obiettivi programmati ed effettivamente raggiunti delle strutture preposte allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica
e) ogni altro aspetto del funzionamento dell'Ateneo necessario all'espletamento del compito.
4. Il Nucleo di valutazione si compone di n. 9 membri (compreso il presidente), di cui cinque esterni all'Ateneo, che sono designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri di professionalità e competenza. Il Nucleo è presieduto dal delegato del rettore alla valutazione.
5. Il Nucleo è convocato in via ordinaria dal suo Presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei suoi componenti.
6. Il Nucleo è validamente costituito se risulta presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza degli aventi diritto.
7. All'inizio di ogni anno, il Nucleo fissa il calendario di massima delle riunioni. L'assenza consecutiva non giustificata a due riunioni comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.
8. Per lo svolgimento della propria attività il Nucleo può accedere a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate, e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa, che sono tenuti a comunicarle con le modalità e nei tempi indicati nella richiesta Entro il 31 Marzo di ogni anno, i responsabili delle strutture dell'Amministrazione centrale, dei Centri di servizio e delle Unità decentrate trasmettono altresì i risultati della gestione, nonché tutti gli elementi conoscitivi a supporto loro richiesti, secondo le modalità fissate dal Nucleo.
9. Nella relazione annuale sono indicati, distintamente per l'amministrazione, la ricerca e la didattica, i risultati dell'attività di valutazione nonché le eventuali osservazioni e proposte.
10. La relazione annuale del Nucleo deve essere presentata entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno. La relazione del Nucleo al Conto consuntivo dell'Ateneo va trasmessa alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. La relazione del Nucleo è pubblicata sul Bollettino dell'Università ed è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza permanente dei Rettori e all'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema Universitario.
11. Il mancato rispetto dei termini, a meno di cause non direttamente imputabili al Nucleo e fermo restando l'obbligo di documentare l'attività di valutazione svolta, comporta l'immediata e automatica decadenza dei componenti.
12. Il Nucleo si avvale di proprie risorse umane, materiali e finanziarie; che costituiscono l'Ufficio del Nucleo. L'Ufficio è diretto dal Presidente, che ne ha diretta responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa.
Articolo 73 - Organo di garanzia
1. Il Garante assolve alla funzione di miglioramento dei servizi e dei rapporti tra docenti, studenti, e uffici; segnala agli organi di governo dell'Ateneo ed agli altri uffici eventuali disfunzioni, carenze e ritardi; a richiesta degli interessati per una migliore tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli soggetti della comunità universitaria.
2. Il Garante dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza proposta dal soggetto interessato.
3. Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su una rosa di nomi proposta dal Rettore, tra soggetti, anche esterni all'Università, di riconosciuto valore.
4. Dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
5. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante.




