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Titolo III- Organi collegiali

 
Articolo 62 - Convocazione della seduta e ordine del giorno
1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente dell'organo collegiale.
2. Per la richiesta di convocazione degli altri organi, i rispettivi regolamenti, qualora lo Statuto non preveda disposizioni particolari, possono attribuire la facoltà di richiedere la convocazione a minoranze qualificate, comunque non inferiori ad 1/10 dei membri aventi diritto. Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta, specificando i motivi del mancato accoglimento.
3. Prima della convocazione della seduta, può essere richiesto l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Ai regolamenti dei singoli organi è demandata la definizione delle modalità per la richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno da parte delle rappresentanze elettive.
4. La convocazione in via ordinaria deve essere comunicata a ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno 4 giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati. Le convocazioni degli studenti devono essere messe a disposizione presso l'ufficio ricevimento posta della sede centrale o decentrata o presso altra struttura dell'Ateneo appositamente indicata dagli interessati.
5. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. Solo in casi eccezionali può contenere la voce "eventuali ed urgenti" ma l'argomento deve essere precisato con le stesse procedure della convocazione d'urgenza, almeno un giorno lavorativo prima della seduta.
6. Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta, viene indicato un calendario di massima per le sedute successive. Per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione tale indicazione riguarda almeno le tre sedute successive.
7. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento.
 
Articolo 63 - Assenza dalle sedute, decadenza dalla carica e sostituzioni
1. I componenti elettivi di organi centrali, di organi di governo delle strutture o di commissioni, decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a due sedute nel corso dell'anno. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza, nè delle sedute o parti di sedute alle quali sono chiamati a partecipare senza diritto di voto. I membri non di diritto decadono inoltre qualora, pur se per validi motivi, non prendano parte alle sedute per 3 mesi consecutivi.
2. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi o esami quali candidati, gli impegni per le lezioni a calendario nell'Ateneo, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, nonchè altri motivi ritenuti validi dal Presidente che può chiedere di essere affiancato da una "Commissione di regolarità", eletta dall'assemblea, e che resta in carica per 2 anni.
3. Qualora un membro elettivo in un organo collegiale decada o rinunci per qualunque motivo alla carica, viene sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti purchè abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi, salvo quanto espressamente disposto per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita o non soddisfi le condizioni sopra esposte, vengono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dalla vacanza. Nel caso che la vacanza sia prevedibile, la sostituzione o l'indicazione di elezioni suppletive può essere fatta anche prima dei termini prescritti.
 
Articolo 64 - Validità delle sedute
1. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti con diritto di voto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza.
2. I rappresentanti in Consiglio di Amministrazione di enti, pubblici e privati, concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alla seduta. Ad essi non si applicano le decadenza previste dall'articolo precedente.
3. In ogni caso nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci.
4. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado. Altre limitazioni potranno essere previste dai regolamenti degli organi.
 
Articolo 65 - Richieste di pareri
1. Nei casi in cui un organo deliberante sia tenuto a sentire o chiedere il parere di altri organi, o comunque li consulti, la deliberazione deve far constare i risultati della consultazione svolta.
2. Nel sentire o chiedere il parere ad altri organi, l'organo deliberante fissa i limiti temporali per la risposta, tenute presenti le necessità funzionali. Nel caso in cui gli organi consultati non rispondano entro i termini fissati, l'organo deliberante potrà procedere facendone specifica menzione nella delibera.
 
Articolo 66 - Modalità di votazione
1. Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
4. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
5. Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo componente del collegio ne faccia richiesta.
 
Articolo 67 - Verbalizzazione delle sedute
1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
2. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni, ed hanno effetto immediato.
3. I verbali sono approvati nella seduta successiva, sempre che i membri del Consesso, che vi hanno partecipato, abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale. Per esigenze amministrative stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.
4. Ottenuta l'approvazione dei verbali delle sedute, tutti i membri del consesso deliberante possono prenderne visione.
 
Articolo 68 - Interventi a favore degli studenti
1. L'Università, al fine di assicurare agli studenti di disagiate condizioni economiche e meritevoli le forme più idonee per il proficuo svolgimento degli studi:
a) concede l'esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi di propria pertinenza;
b) istituisce borse e premi di studio;
c) concede servizi abitativi, borse, alloggio e buoni mensa.
2. Le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al comma precedente sono definite da una commissione paritetica di docenti e studenti all'interno del Consiglio di Amministrazione.



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