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Vecchio statuto



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Titolo III - Organi ausiliari centrali


Articolo 9 - Organi ausiliari
1. Sono costituite con funzioni istruttorie e propositive nei rispettivi campi la Commissione per la Ricerca Scientifica, la Commissione Paritetica per la Didattica e la Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo.
2. Sono organi dell'Ateneo il Nucleo di valutazione, l'Organo di garanzia, il Collegio dei Revisori.

Articolo 10 - Le Commissioni
1. La Commissione per la Ricerca Scientifica istruisce e formula proposte per la predisposizione annuale del Programma di ripartizione delle risorse da impiegare nella ricerca, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri prefissati dal Senato Accademico.
2. La Commissione Paritetica per la Didattica, organo paritetico di docenti e studenti, ha competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti. La Commissione opera sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico.
3. La Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo ha funzioni istruttorie per la programmazione delle risorse edilizie, allocazione di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie, sulla base dei criteri generali individuati dagli organi di governo, indicando priorità e criteri di distribuzione che facciano riferimento a valori standard di funzionalità ed efficienza.
4. Composizione, funzionamento e modalità operative delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono fissati da apposito regolamento.

Articolo 11 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione dell'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema Universitario, cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.
3. Il Nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.
4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il Nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza permanente dei Rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
4 bis. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. La composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 12 - Organo di garanzia
1. L'organo di garanzia assolve alla funzione di miglioramento dei servizi e dei rapporti tra docenti, studenti e uffici, segnala agli Organi di Governo dell'Ateneo eventuali disfunzioni, carenze e ritardi formulando al riguardo proposte per il loro superamento.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina la nomina del garante e le modalità di funzionamento.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da:
a) un magistrato della Corte dei Conti, che ne assume la presidenza;
b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.

Articolo 13 bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento.
Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.
Il Collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporre al suo esame. Inoltre dà parere sui dottorati.
Il Collegio elegge nel suo seno un presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

Articolo 13 ter - Consulta degli Studenti
1. La Consulta degli Studenti è organo di coordinamento costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonché da uno studente di ciascuna Facoltà, che non risulti essere già rappresentante nei suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.
La Consulta può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive sulle questioni riguardanti l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 341/1990 e successive modificazioni.
Le adunanze della Consulta degli Studenti sono pubbliche.
La Consulta elegge nel suo seno il presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 quater - Collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale.
Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.
I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.
6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.
7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. Il rettore sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.




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