Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza
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Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza / Titolo III
Titolo III - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 125 - Riclassificazione dei residui attivi e passivi
1. Nella prima applicazione del presente regolamento i residui attivi e passivi sono riclassificati in base alla nuova classificazione prevista nel bilancio di previsione.
Articolo 126 - Rinvio alle normative nazionali e comunitarie
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti, nazionale e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento.
2. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime.
Articolo 127 - Responsabilità e obbligo di denunzia
1. Il Rettore che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, deve farne immediata denunzia alla Procura generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al Rettore, la denunzia è fatta dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 128 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, dopo l'avvenuta approvazione da parte degli Organi competenti, entra in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione e secondo le decorrenze ivi previste.
2. Con l'emanazione del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.




