Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza
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Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza / Titolo III
Titolo III - Attività negoziale
Articolo 54 - Norme generali
1. L'Università ha autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. L'autonomia negoziale è espressa mediante convenzioni, contratti ed atti unilaterali.
Ai fini del presente regolamento sono qualificati come "convenzioni" gli accordi intercorrenti fra l'Università ed altri soggetti, pubblici o privati, che determinano reciproci impegni e forme di collaborazione stabile o di durata almeno annuale. Le convenzioni sono di norma attuate mediante una pluralità di atti negoziali successivi.
Gli altri atti sono qualificati come "contratti" od "atti unilaterali" secondo le norme del codice Civile.
3. L'autonomia negoziale dell'Università può esprimersi anche mediante atti negoziali atipici, purché l'impiego degli stessi sia funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.
4. L'Università, quale persona giuridica, è centro di imputazione degli effetti degli atti negoziali posti in essere dagli organi indicati negli articoli successivi.
Articolo 55 - Competenza alla deliberazione di attività negoziali
1. Il Rettore stipula contratti e convenzioni di ricerca e di didattica previo parere del Senato Accademico e può delegare questa funzione ai responsabili delle strutture decentrate, ai sensi dell'art.48 dello Statuto.
2. La deliberazione a stipulare convenzioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, qualora queste comportino oneri per l'Università. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la stipula di singole convenzioni o di determinate categorie di convenzioni ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.
3. I1 Rettore può altresì autorizzare i responsabili delle strutture decentrate a stipulare, previa deliberazione dei propri organi amministrativi, contratti di ricerca in attuazione della convenzione.
4. La deliberazione a stipulare altri atti negoziali è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Università e degli Organi amministrativi delle strutture decentrate di cui ai titoli VI, VII e VIII dello statuto di Ateneo.
5. I1 Consiglio di Amministrazione e gli Organi amministrativi delle strutture decentrate determinano i casi in cui la deliberazione a negoziare è rispettivamente delegata al Rettore o ai relativi responsabili. In mancanza di diversa determinazione, la delega ha durata annuale e può essere rinnovata.
6. I centri di spesa sono competenti per tutte le attività negoziali connesse al loro funzionamento ed alla realizzazione delle loro iniziative, ad eccezione delle seguenti:
a) opere edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria;
b) atti di qualsiasi tipo aventi ad oggetto beni immobili e comportanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali ovvero di altri diritti di godimento di durata superiore al mese;
c) accensione di mutui;
d) atti di qualsiasi tipo relativi a prestazioni di valore superiore a 100.000 ECU;
e) altri atti definiti per categoria con apposita delibera del consiglio di amministrazione.
7. Il Rettore, sentito il Senato Accademico e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può emanare direttive aventi ad oggetto l'attività negoziale delle strutture decentrate dell'Ateneo. Le direttive sono vincolanti per le strutture decentrate, che possono discostarsi dalla stesse solo in presenza di giustificati motivi, adeguatamente esposti nella deliberazione relativa al compimento dell'atto.
8. Al di fuori della previsione di cui alla lettera e) del comma 6, il Consiglio di Amministrazione può deliberare su materie di competenza delle strutture decentrate solo in caso di perdurante inerzia di queste ultime, previa diffida da parte del Rettore agli organi della struttura decentrata.
9. Per gli adempimenti connessi alla loro attività negoziale, i centri di spesa possono avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo degli uffici centrali. Esse si avvalgono inoltre in ogni caso di tali uffici per l'espletamento di gare pubbliche (pubblici incanti licitazioni private, appalti concorso), nonché per la direzione dei lavori nel settore edilizio.
10. I bandi di gara sono predisposti dagli Organi di gestione dell'amministrazione centrale ed approvati dal direttore amministrativo.
Articolo 56 - Deliberazione a negoziare
1. Nella deliberazione a negoziare l'organo amministrativo evidenzia le ragioni che inducono a compiere l'atto di cui si tratta, l'interesse pubblico che con esso si intende curare, il metodo di scelta del contraente e le clausole essenziali dell'atto.
2. Nel caso in cui siano utilizzati fondi di ricerca, la deliberazione è assunta su richiesta dell'assegnatario del fondo, a cui è riservata la rilevazione della funzionalità della prestazione ai fini dell'attività oggetto del finanziamento.
3. Per le spese di normale funzionamento, non eccedenti l'importo di 25.000 ECU, il Rettore e i direttori delle strutture decentrate possono stipulare i relativi contratti senza la necessità di previa deliberazione. In tali casi, gli organi suddetti sono autorizzati a ricorrere alla procedura negoziata senza l'onere di motivare la scelta di tale modalità di contrattazione.
Articolo 57 - Responsabile del procedimento
1. Il Direttore Amministrativo nei cinque giorni successivi all'adozione della delibera a negoziare, nomina il responsabile del procedimento, scegliendolo tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università. Responsabile può essere anche un docente, previo parere del Rettore.
2. Il responsabile del procedimento, avvalendosi degli uffici della struttura di appartenenza, cura i rapporti con i soggetti interessati al procedimento, agevolandone la partecipazione; vigila sulla correttezza e la regolarità di tutte le fasi del procedimento; cura la presentazione di istanze e gli atti successivi presso enti od organi competenti ad esprimere pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti comunque inerenti al procedimento; cura i rapporti con uffici e organi a cui è demandata l'effettuazione di collaudi o di controlli di qualità; svolge tutte le altre funzione ad esso attribuite dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e da successive leggi speciali.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Direttore Amministrativo le irregolarità, le difformità rilevate tra la fase progettuale e quella esecutiva del contratto, ed ogni altro fatto e circostanza lesivi dei diritti degli interessi e delle aspettative dell'Università
4. Il responsabile del procedimento è civilmente responsabile nei confronti dell'Università per i danni da inadempimenti o ritardi delle prestazioni oggetto del contratto, derivanti dall'omessa verifica della regolarità del procedimento.
Articolo 58 - Formazione degli atti
1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, il Rettore e i responsabili delle strutture decentrate stipulano le convenzioni e i contratti ed emettono gli atti unilaterali nel rispetto della ripartizione delle competenze per materia, tra organi centrali ed organi decentrati di cui all'articolo 55.
2. Il Rettore può delegare le competenze di cui al comma precedente, per tempi determinati e per categorie di atti determinate, ad uno o più docenti dell'Ateneo, ovvero al direttore amministrativo.
3. Le convenzioni sono stipulate per atto pubblico.
4. I contratti preceduti da procedure formali di gara sono stipulati per atto pubblico.
5. Gli atti unilaterali sono redatti in forma scritta, con sottoscrizione autenticata, o con atto pubblico.
6. I contratti preceduti da procedure negoziate sono stipulati in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza.
7. Con decreto del Direttore Amministrativo, uno o più funzionari dell'amministrazione centrale sono incaricati di redigere e ricevere gli atti negoziali, di assistere alle gare redigendo il relativo verbale, di tenere il repertorio dei contratti dell'Università, nonché di assistere alla stipulazione per conferire agli atti forma pubblica.
Articolo 59 - Contenuto ed effetti dei contratti
1. Tutti i contratti devono avere durata certa e, per quelli i cui oneri gravano sulla parte corrente dei bilanci la durata non può comunque superare i cinque anni.
2. Non sono ammesse clausole di rinnovazione tacita del contratto.
3. I contratti devono prevedere penalità di mora per il caso di mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
4. Nel singolo contratto può essere prevista la devoluzione ad arbitri delle controversie che possano insorgere fra i contraenti in ordine al contratto stesso.
5. Gli effetti contrattuali si producono, in capo all'Università, all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento, la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per serie ragioni di pubblico interesse.
Articolo 60 - Scelta del contraente - Norme generali
1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, la scelta del contraente è effettuata mediante asta pubblica, attraverso il confronto tra offerte segrete, presentate in busta chiusa e sigillata.
2. I bandi di gara devono prevedere la facoltà, per qualsiasi interessato, di presentare offerta di partecipazione alla gara fino ad un'ora prima di quella fissata per l'apertura della gara medesima.
3. I1 ricorso alla licitazione privata è consentito solo nei casi in cui il controllo della qualificazione dei partecipanti alla gara presenti particolare complessità.
4. Alle licitazioni private sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando.
5. I1 ricorso alla trattativa privata con gara informale o senza gara è consentito in tutti i casi in cui esso è dichiarato ammissibile dalle leggi in materia di lavori, forniture e servizi. Nella deliberazione dev'essere richiamata la disposizione di legge che consente il ricorso alla trattativa privata. Non è richiesta ulteriore motivazione quando sono richiamate disposizioni di legge che consentono il ricorso alla trattativa privata entro certi limiti di somma.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai successivi articoli 64 e 65.
6. Nei casi di cui al comma precedente, l'Università può altresì optare per l'aggiudicazione mediante asta pubblica, senza necessità di apposita motivazione.
7. Il criterio di aggiudicazione delle gare è, di norma, quello del minor prezzo, per i contratti passivi, e del maggior prezzo per i contratti attivi.
8. I1 ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dev'essere accuratamente motivato nella deliberazione a contrattare. In caso di ricorso a tale criterio, all'elemento-prezzo dev'essere comunque attribuito almeno il 50% del punteggio complessivo, mentre non più del 10% del punteggio può essere attribuito al termine di esecuzione della prestazione.
9. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è altresì applicato ai contratti di permuta e a qualsiasi altro contratto che non preveda prestazioni pecuniarie qualificabili come prezzi.
10. L'aggiudicazione per appalto-concorso è consentita solo in via eccezionale, per lavori o forniture in cui sia prevalente la presenza di impianti ad alta tecnologia o che richiedano soluzioni innovative sotto il profìlo tecnico o scientifìco, per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese.
Nella deliberazione di scelta dell'appalto-concorso si dà conto della ragione per cui non appare adeguato, nella fattispecie, il ricorso ad un ordinario concorso di progettazione.
11. L'Università può affidare a terzi, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, compiti connessi all'espletamento di servizi strumentali all'attività istituzionale dell'Università medesima.
12. (*) Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale a ? 6.242.028 il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal Responsabile del procedimento, mentre i pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla predetta somma e non superiore a ? 18.726.084 vengono resi da una Conferenza speciale di servizi convocata dall'Ingegnere Capo del Genio Civile. I pareri sui progetti di importo superiore a ? 18.726.084 sono resi da Servizi Integrati, Infrastrutture e Trasporti.
(*) Comma aggiunto dal D.R. n. 11916 del 27.12.2005
Articolo 61(*) - Commissioni giudicatrici
1. Nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni di lavori e di servizi, così come in ogni procedura di evidenza pubblica concorrenziale, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata, con decreto del Rettore, una commissione giudicatrice, costituita da esperti nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto del contratto, così composta:
a) dal Direttore amministrativo o da un dirigente dell'Ateneo da lui delegato;
b) da un docente di ruolo ovvero da un funzionario del ruolo tecnico ed ammistrativo dell'Università di Catania, sorteggiato su terna proposta dalla struttura interessata alla prestazione;
c) da tre docenti di ruolo, sorteggiati su terne proposte dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo competenti per materia. Le Facoltà sono individuate dal Rettore. Ove necessario, per ragioni di competenza per materia, le tre terne su cui effettuare il sorteggio possono essere espresse anche da un singolo Preside ovvero da due Presidi.
2. In caso di accertata carenza nell'organico di Ateneo di adeguate professionalità, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente avverrà ai sensi dell'art. 84, comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
3. La commissione è presieduta dal Direttore amministrativo o dal dirigente da lui delegato.
4. I componenti di cui alle lettere b e e non possono essere designati quando sono già incaricati di altra commissione giudicatrice che non abbia ancora ultimato i suoi lavori e non devono avere svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
7. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, salvi i casi di morte, dimissioni o altra causa di forza maggiore.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
9. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale, designato dal Direttore amministrativo.
10. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e in caso di parità prevale il voto del presidente.
11. Le procedure di nomina della commissione sono avviate dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte.
12. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è determinata la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo.
13. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'iniziativa.
(*) Articolo prima modificato dal D.R. n. 8517 del 4.10.2005 e poi interamente sostituito dal D.R. n. 499 del 18.1.2008
Articolo 62 - Pubblicità delle gare
1. Di tutte le gare formali e delle relative aggiudicazioni, nonché delle aggiudicazioni effettuate a seguito di trattativa privata per prestazioni di valore superiore a 25.000 ECU, è dato avviso mediante pubblicazione su apposita sezione del "Bollettino di Ateneo".
2. Nei casi in cui sono prescritte per legge forme di pubblicità obbligatoria delle gare su giornali o periodici, non si ricorre a ulteriori forme di pubblicità facoltativa, oltre a quella di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui la legge ammette espressamente il ricorso a pubblicità facoltativa di gare per cui non è obbligatoria la pubblicità su giornali o periodici, la pubblicità facoltativa è di norma effettuata mediante pubblicazione dell'avviso su un solo giornale, a particolare diffusione locale o su pubblicazioni specializzate di ampia diffusione presso le categorie interessate.
4. L'esclusione della pubblicità facoltativa, o il ricorso a modalità ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, devono essere precisamente motivati nella deliberazione a contrattare.
5. Nei casi in cui la legge non disciplina il ricorso a forme di pubblicità facoltativa, questa viene ugualmente effettuata per le gare relative a prestazioni di valore non inferiore alla metà di quello per cui è prevista la pubblicità obbligatoria.
6. Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 63 - Elenchi dei fornitori
1. L'Università non istituisce albi di fornitori di fiducia.
2. Presso l'amministrazione centrale dell'Ateneo è formato un elenco, comprendente i nomi dei fornitori che si siano resi responsabili di inadempimenti, ritardi gravi o violazioni di obblighi di correttezza nell'esecuzione di rapporti contrattuali con l'Università. Nell'elenco sono altresì inseriti i nomi di coloro che abbiano violato obblighi di correttezza nella fase precontrattuale.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma precedente, e le società o altre organizzazioni di cui gli stessi siano amministratori, sono esclusi da qualsiasi contrattazione con l'Università per i dieci anni successivi all'iscrizione.
4. La durata dell'esclusione può essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 64 - Trattativa privata con gara informale
1. Alla gara preliminare all'aggiudicazione di contratti a trattativa privata sono invitati a partecipare, di norma, un numero di ditte o di persone non inferiore a cinque e non superiore a quindici.
2. L'eventuale deroga alla disposizione di cui al comma precedente dev'essere precisamente motivata nella deliberazione a negoziare.
3. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara è effettuata, di norma, sulla base di indicazioni fornite dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, dagli Ordini o Collegi professionali competenti, dalle Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative. Possono essere altresì invitate imprese o professionisti che godano di assoluta notorietà in sede locale o in sede nazionale.
4. Nel caso in cui le indicazioni fornite dalle organizzazioni interpellate, ai sensi del comma precedente, superino il numero dei concorrenti da invitare, sono preferite le ditte o le persone che hanno sede più vicina al luogo in cui deve essere effettuata la prestazione prevista nel contratto.
5. In caso di ulteriore necessità di selezione, si ricorre al sorteggio.
6. L'invito è formulato per iscritto e viene trasmesso via fax o con altro mezzo tecnicamente adeguato.
7. Nella lettera di invito sono indicati la sede, il giorno e l'ora in cui si svolgerà la gara.
8. L'aggiudicazione è effettuata, di norma, mediante il confronto tra offerte presentate direttamente in sede di gara, o fatte pervenire precedentemente in busta chiusa e sigillata dai soggetti invitati.
9. Nella lettera di invito l'amministrazione può riservarsi la facoltà di avviare una fase di trattativa supplementare tra i soggetti invitati e presenti alla gara, con possibilità per gli stessi di presentare seduta stante offerte migliorative di quelle già presentate per iscritto.
Articolo 65 - Trattativa privata senza gara
1. Nei casi in cui si ricorre alla trattativa privata senza gara, l'amministrazione di norma confronta, prima di contrattare, tre o più preventivi di spesa, predisposti da ditte liberamente scelte dall'amministrazione medesima.
2. Delle ragioni di scelta del contraente, ovvero delle ragioni che inducono a rivolgersi ad un fornitore determinato, evitando la ricerca e il confronto tra più preventivi di spesa, è dato atto per iscritto in appositi registri, tenuti presso l'amministrazione centrale e presso i centri di spesa.
Articolo 66 - Spese in economia
1. Le spese in economia sono disposte, per l'amministrazione centrale dal Direttore amministrativo, e per le strutture decentrate dai direttori delle stesse, fino all'importo massimo di 15.000 ECU.
2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere vietato il ricorso al procedimento di spesa in economia per determinati tipi di prestazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì diminuire, ovvero aumentare fino al massimo di 25.000 ECU, per singole categorie di prestazioni il limite di spesa di cui al comma precedente.
3. Le spese in economia possono essere eseguite:
a) in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri dell'Università, o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dell'Università o altro personale temporaneamente assunto per l'esecuzione della prestazione;
b) a cottimo fiduciario, mediante l'affidamento ad imprese o a persone di provata competenza, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e i relativi prezzi, sulla base delle condizioni fornite dall'amministrazione; nella scelta del cottimista si applicano, di norma, le disposizioni di cui all'articolo precedente.
c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
Articolo 67 - Prestazioni d'opera
1. E' consentito, mediante la stipulazione di contratti di diritto privato a tempo determinato, avvalersi di persone estranee all'Università per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e di collaborazione tecnica, purché le strutture interessate non dispongano, per il periodo considerato, delle competenze tecnico-professionali necessarie per la puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.
2. E' vietata la stipulazione di contratti di cui al comma precedente per la collaborazione alle attività didattiche, ovvero con soggetti che, a qualsiasi titolo, già collaborino allo svolgimento di attività didattiche.
3. I contratti di cui al comma 1 non configurano rapporti di lavoro subordinato.
Articolo 68 - Incarichi di collaudo
1. Quando il collaudo è richiesto dalla legge, in relazione all'oggetto del contratto, la nomina del o dei collaudatori è fatta con decreto rettoriale, nei dieci giorni successivi alla stipulazione del contratto.
2. Non possono essere conferiti incarichi di collaudo a chi abbia in corso, o abbia avuto nei tre anni precedenti incarichi similari relativamente ad appalti di lavori o forniture affidati alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. I1 divieto vige anche nel caso cui il precedente rapporto riguardi una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o comunque un impresa appartenente allo stesso gruppo industriale di quella con cui intercorre il nuovo contratto.
Articolo 69 - Controlli di qualità
1. Per i contratti aventi ad oggetto forniture di beni o servizi di valore superiore a 25.000 ECU, l'Università può disporre controlli di qualità da effettuarsi su tutte le fasi della procedura contrattuale e nel rispetto, nella fase esecutiva, di quanto stabilito nella fase progettuale.
2. Per lo svolgimento dei controlli di qualità, l'Università può avvalersi di soggetti esterni specializzati stipulando con gli stessi appositi contratti di consulenza.
3. I1 Consiglio di Amministrazione stabilisce, in via generale, gli standard richiesti per i controlli di cui al comma precedente.
4. I risultati dei controlli di qualità devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del procedimento.
Articolo 70 - Norme speciali sull'attività di ricerca e di consulenza per conto terzi
1. I1 Consiglio di Amministrazione determina gli schemi-tipo, relativi alle convenzioni ed ai contratti di ricerca e di consulenza, tenendo conto delle diverse tipologie e settori nei quali si esplicano tali attività.
2. Gli schemi riguardano anche le modalità dei pagamenti, le condizioni per la pubblicazione, la proprietà e l'utilizzazione dei risultati, le modalità di rendicontazione dei finanziamenti ottenuti, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento sulle prestazioni c/ terzi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Qualora le convenzioni e i contratti siano conformi agli schemi di cui al comma 1, possono essere direttamente stipulati, rispettivamente dal Rettore o dal direttore della struttura decentrata, ai sensi del precedente articolo 58, nonchè dai Direttori di Istituto.
4. Qualora si intenda derogare alle previsioni dello schema-tipo, fermo restando il rispetto delle norme dello Statuto e le disposizioni dello specifico regolamento sulle prestazioni c/terzi, è necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.




