Titolo II - Organi dell'Ateneo (artt. 5-12)
Articolo 5 - Organi dell'Ateneo
1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
Articolo 6 - Rettore
1.Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. Spetta al rettore:
a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;
f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della l. 240/2010 e dal D.lgs. 150/2009, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;
g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;
h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;
l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;
m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i docenti dell'Ateneo;
b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 10% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore;
c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.
6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni a partire dal successivo anno accademico.
9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
10. L'ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione.
11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.
Articolo 7 - Senato accademico
1. Spetta al Senato accademico:
a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti e delle Scuole;
c) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
d) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste all'art. 36 del presente Statuto;
e) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto;
f) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;
g) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;
h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale;
i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
l) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;
m) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;
n) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi;
o) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia;
p) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca;
q) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:
a) il rettore;
b) dodici rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
c) quattordici docenti di ruolo eletti, rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
d) sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari saranno individuati con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:
a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei;
b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;
c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.
4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.
6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei senatori è rinnovabile per una sola volta.
Articolo 8 - Consiglio di amministrazione
1. 1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
b) deliberare, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi;
c) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
d) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
e) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;
f) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
g) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;
h) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente.
i) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;
l) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:
a) il rettore;
b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. La scelta dei tre membri esterni effettuata dal rettore è sottoposta al voto vincolante di gradimento del Senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto;
c) cinque docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
4. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.
6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.
Articolo 9 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da:
a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso.
Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.
3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
Articolo 10 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
3. Il Nucleo di valutazione è composto, ai sensi della l. 370/1999, da nove membri, di cui cinque esterni all'Ateneo e due rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.
4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.
5. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.
6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.
7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica accademica indicata nel presente Statuto.
8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.
Articolo 11 - Direttore generale
1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.
2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:
a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;
g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.
7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.
Articolo 12 - Collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta dei Consigli di dipartimento, e nominati con decreto rettorale.
Ciascun Consiglio di dipartimento propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto e per fasce, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.
I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.
6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.
7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. Il rettore può sospendere cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.




