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Titolo II – Elezione del rettore


Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.
2. Hanno diritto all’elettorato attivo:
a) tutti i docenti dell’Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;
b) tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo alla data di indizione delle elezioni;
c)  tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 4 – Voto ponderato del personale tecnico-amministrativo al fine dell’elezione del rettore
1. I voti del personale tecnico-amministrativo contribuiscono all'elezione del rettore in misura ponderata corrispondente al 10% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 5 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, con atto contenente l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto, nonché del numero dei seggi e dell’ubicazione degli stessi.

Articolo 6 – Commissione elettorale
1. Il Senato accademico nomina una Commissione elettorale composta da:
a) il decano dei professori ordinari;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
La Commissione è presieduta dal decano dei professori ordinari, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le proposte di candidatura, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato elettorale; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 7 – Presentazione delle candidature
1. Le candidature possono essere proposte non oltre il 35° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Il decano renderà subito noto l'elenco delle proposte di candidatura mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco, le singole proposte di candidatura devono essere sostenute da almeno 50 docenti aventi diritto al voto. I suddetti docenti potranno sostenere una sola proposta di candidatura, mediante la sottoscrizione della stessa presso l’Ufficio elettorale, che attesterà la data e l’ora della sottoscrizione; in caso di sottoscrizione di più proposte di candidatura prevale la sottoscrizione apposta per prima.
2. Alla scadenza del termine per la sottoscrizione delle proposte di candidatura, il decano renderà noto, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, l’elenco dei candidati, cioè di coloro la cui proposta di candidatura è stata sostenuta da almeno 50 docenti elettori.
3. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.
4. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 8 – Elenco degli elettori
1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per categoria di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 9 – Convocazione
1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l’elezione del rettore deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.
2. La convocazione è effettuata mediante nota del decano trasmessa, tramite posta elettronica, all’indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell’elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 10 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Tali componenti sono nominati dal decano che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.
2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 11 – Operazioni di scrutino
1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale ad esse relativo.
2. La Commissione elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica, sino alla compilazione della graduatoria finale, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, dello Statuto.
3. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta dall’art. 6, comma 7, dello Statuto, è proclamato eletto dal decano.

Articolo 12 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica.



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