Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza
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Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza / Titolo II
Titolo II - Centri interdipartimentali e collaborazioni interuniversitarie
Articolo 111 - Centri Interdipartimentali e Centri di Servizi Interdipartimentali
1. Per la gestione amministrativo-contabile dei centri interdipartimentali e dei centri di servizi interdipartimentali di cui agli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 si applica la disciplina della gestione amministrativo-contabile prevista al presente Regolamento per i dipartimenti universitari.
2. Ai centri di servizi sono preposti un Comitato Tecnico Scientifico composto da rappresentanze dei Consigli dei dipartimenti interessati, da un Presidente eletto dal Comitato Tecnico Scientifico tra i professori di ruolo del Comitato stesso, nonchè un direttore scelto fra il personale dell'area amministrativo-contabile, dell'area tecnico-scientifica o delle biblioteche, con qualifica non inferiore a quella di funzionario.
Articolo 112 - Collaborazione Interuniversitaria
1. Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonchè le attribuzioni degli organi in materia.
2. Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra Università italiane che fra Università italiane e Università di Paesi stranieri devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.




