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Statuto vigente



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Emanato con decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279 del 30 novembre 2011.

Modificato con decreto rettorale n. 1720 del 15 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 16 maggio 2012.
In vigore dal 31 maggio 2012.

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Titolo I (artt. 1-4)


Articolo 1 - Principi generali
1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.
2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni ideologia e da ogni fede politica o religiosa.
4. Afferma il proprio carattere statale ed il valore universale del sapere e dell'innovazione scientifica e tecnologica quali beni comuni dell'intera collettività.
5. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.
6. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza; pertanto, promuove la libera attività di ricerca e di insegnamento.
7. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
8. Si propone di valorizzare al meglio, anche tramite procedure di brevettazione, le invenzioni e le innovazioni che vengano realizzate al suo interno da personale universitario. I diritti di brevetto saranno allocati in capo ai ricercatori o all'Università, in accordo alla normativa vigente.
9. Tutela la propria memoria storica, fin dalla sua fondazione, rappresentata dall'archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione e la consultazione.
10. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.
11. Fa propria la cultura della valutazione e della autovalutazione permanente come strumento di crescita e di responsabilizzazione di tutti i suoi organi e strutture.
12. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.
13. Promuove il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.
14. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.
15. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.
16. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.
17. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero, ivi comprese le attività culturali, sportive e ricreative, nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.
18. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.
19. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.
20. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, tende ad assicurare i più alti livelli di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione.
21. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
22. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
c) forme di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi (regionali, nazionali, europei ed internazionali), corrispettivi di contratti e convenzioni con aziende ed istituzioni pubbliche e private, contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Fonti normative
1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Articolo 3 - Libertà di ricerca
1. L'Università garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento
1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento in coerenza con i curricula didattici e nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti

 




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