Regolamento generale di Ateneo
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Regolamento generale d'Ateneo
Emanato con D.R. n. 4455 del 24/10/1996
Modifica - D.R. n. 9332 del 25/10/2005
Modifica - D.R. n. 9266 del 11/10/2007
Modifica - D.R. n. 273 del 10/01/2008
Modifica - D.R. n. 5380 del 26/05/2008
Modifica - D.R. n. 8311 del 25/07/2008
Modifica - D.R. n. 2383 del 04/03/2009
Modifica - D.R. n. 10066 del 23/09/2009
Modifica - D.R. n. 13238 del 23/12/2009
Modifica - D.R. n. 1759 del 19/03/2010
Modifica - D.R. n. 6111 del 06/10/2010
Versione integrale
Articolo 1 - Il Regolamento generale di Ateneo
1. Il Regolamento generale d'Ateneo (RGA) contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università di Catania, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", e alle modalità di elezione e di composizione degli organi.
Articolo 2 - Partecipazione e circolazione delle informazioni istituzionali
1. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto e per garantire la partecipazione di tutte le componenti accademiche e, in particolare, la circolazione delle informazioni istituzionali, l'Università:
a) rende disponibili attraverso il proprio sito telematico a tutto il personale e agli studenti gli atti deliberativi degli organi accademici;
b) pubblica on-line il Bollettino di Ateneo, con la funzione di notiziario istituzionale e di bollettino ufficiale per la pubblicazione degli atti amministrativi dell'Università di Catania. Il rettore, con proprio decreto, sentito il Senato accademico, nomina il direttore responsabile della testata, che deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. L'incarico di direttore responsabile ha durata quadriennale;
c) convoca riunioni, con i rappresentanti degli organi istituzionali e delle strutture dell'Ateneo, ed assemblee, aperte al personale e agli studenti, per discutere le linee strategiche e le problematiche generali di interesse dell'Ateneo;
d) compatibilmente con le proprie risorse, mette a disposizione strutture per le attività promosse da associazioni universitarie o gruppi di studenti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
Articolo 3 - Attività di programmazione
1. Gli obiettivi che l'Ateneo intende realizzare sono definiti attraverso la predisposizione da parte del Senato accademico, del piano di sviluppo pluriennale reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino.
2. Il Senato accademico, acquisita la proposta delle strutture decentrate e della Commissione paritetica per la didattica, può programmare annualmente, con provvedimento motivato, il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio attivati.
Modifica - D.R. n. 9332 del 25/10/2005
Modifica - D.R. n. 9266 del 11/10/2007
Modifica - D.R. n. 273 del 10/01/2008
Modifica - D.R. n. 5380 del 26/05/2008
Modifica - D.R. n. 8311 del 25/07/2008
Modifica - D.R. n. 2383 del 04/03/2009
Modifica - D.R. n. 10066 del 23/09/2009
Modifica - D.R. n. 13238 del 23/12/2009
Modifica - D.R. n. 1759 del 19/03/2010
Modifica - D.R. n. 6111 del 06/10/2010
Versione integrale
Titolo I - Principi generali
Articolo 1 - Il Regolamento generale di Ateneo
1. Il Regolamento generale d'Ateneo (RGA) contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università di Catania, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", e alle modalità di elezione e di composizione degli organi.
Articolo 2 - Partecipazione e circolazione delle informazioni istituzionali
1. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto e per garantire la partecipazione di tutte le componenti accademiche e, in particolare, la circolazione delle informazioni istituzionali, l'Università:
a) rende disponibili attraverso il proprio sito telematico a tutto il personale e agli studenti gli atti deliberativi degli organi accademici;
b) pubblica on-line il Bollettino di Ateneo, con la funzione di notiziario istituzionale e di bollettino ufficiale per la pubblicazione degli atti amministrativi dell'Università di Catania. Il rettore, con proprio decreto, sentito il Senato accademico, nomina il direttore responsabile della testata, che deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. L'incarico di direttore responsabile ha durata quadriennale;
c) convoca riunioni, con i rappresentanti degli organi istituzionali e delle strutture dell'Ateneo, ed assemblee, aperte al personale e agli studenti, per discutere le linee strategiche e le problematiche generali di interesse dell'Ateneo;
d) compatibilmente con le proprie risorse, mette a disposizione strutture per le attività promosse da associazioni universitarie o gruppi di studenti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
Articolo 3 - Attività di programmazione
1. Gli obiettivi che l'Ateneo intende realizzare sono definiti attraverso la predisposizione da parte del Senato accademico, del piano di sviluppo pluriennale reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino.
2. Il Senato accademico, acquisita la proposta delle strutture decentrate e della Commissione paritetica per la didattica, può programmare annualmente, con provvedimento motivato, il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio attivati.




