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Regolamento elettorale di Ateneo



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Regolamento elettorale di Ateneo




Titolo I – Principi generali

 
Articolo 1 – Contenuto del regolamento
1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.
 
Articolo 2 – Calendario delle elezioni degli organi dell’Ateneo
1. Il decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le stesse siano comprese tra il 15 febbraio e il 10 ottobre antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, data entro la quale devono comunque essere concluse le operazioni di voto.
2. Il rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione e fissa le date delle votazioni tra il 20 aprile e il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.
3. La procedura di individuazione delle componenti non elettive in Consiglio di amministrazione, previste dall’art. 8, comma 2, lett. b) e c) dello Statuto, deve concludersi entro il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.
 



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