Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza
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Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza / PARTE III
PARTE III
NORME COMUNI E FINALI
Titolo I - Controlli
CAPO I - Revisione amministrativo-contabile
Articolo 113 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Presso l'Università, con decreto del Rettore, su deliberazione del Senato Accademico, è nominato un collegio dei Revisori dei Conti, composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza;
b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.
2. Il Rettore, almeno sei mesi prima della scadenza della nomina, richiede agli enti da cui dipendono i Revisori di cui alla precedente lettera b) una rosa di nomi, non inferiore a tre per ciascuna nomina.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai Revisori, a carico del bilancio universitario. Spetta, altresì, ai componenti del Collegio il trattamento di missione secondo la normativa vigente per i dipendenti dello Stato.
5. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati ed effettua verifiche di cassa. In particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonchè relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo, contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.
6. Il Collegio provvede, altresì, al riscontro degli atti di gestione dei centri di spesa, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corretta applicazione delle procedure previste per la gestione delle entrate e delle spese con le vigenti norme in materia, effettua verifiche di cassa.
7. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
8. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Articolo 114 - Servizio ispettivo interno
1. Per vigilare sulla regolarità della gestione amministrativa contabile nonché sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti, L'Università si dota di un servizio ispettivo interno secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
Articolo 114 bis - Commissariamento dei dipartimenti e dei centri di gestione amministrativa
1. In caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile dei dipartimenti e dei centri di gestione amministrativa, accertata dal Collegio dei revisori dei conti o dal servizio ispettivo interno, ovvero in caso di risultati di gestione in disavanzo, allorquando non siano rispettati ovvero non siano andati a buon fine i provvedimenti di cui agli artt. 77 e 99 del presente regolamento, il rettore, sentito il Senato accademico, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può nominare un commissario che assuma le funzioni proprie degli organi monocratici e collegiali sostituiti.
2. Possono assumere la funzione di commissario i dirigenti e i funzionari della carriera amministrativo-gestionale dell'Ateneo, ovvero esperti esterni di elevata qualificazione professionale, in possesso di comprovata esperienza in campo organizzativo e gestionale.
3. La nomina del commissario è a tempo determinato, per il periodo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di regolarità amministrativa e contabile e di equilibrio di bilancio.
4. La durata massima del commissariamento è, comunque, fissata in un anno. L'incarico di commissario non è immediatamente rinnovabile. Nel caso in cui persistessero, alla scadenza del periodo di commissariamento, motivi che rendano necessaria la prosecuzione dello stesso, potrà essere nominato un nuovo commissario con la procedura di cui al comma 1.
Articolo 115 - Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Università applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legislazione in vigore, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, rispetto alle dotazioni assegnate, e a controllare, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione delle singole Strutture e dell'Ateneo nel suo complesso, la efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Si attua tramite verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa sulla base di parametri quantitativi ed economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature, delle procedure, confrontando i costi con i benefici ottenuti.
Articolo 116 - Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione ha per oggetto la valutazione dell'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto con cadenza di norma trimestrale e, complessivamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario.
2. La valutazione in cui si estrinseca il controllo di gestione concerne:
a) lo stato di attuazione dei programmi ed è riferita ai servizi e ai centri di costo nei quali si articola il bilancio di previsione;
b) il grado di efficienza raggiunto nella loro esecuzione.
3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi e di standard;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi e degli standard al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo tenendo conto della dotazione assegnata e verificando in maniera complessiva e per ciascun esercizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per le prestazioni c/terzi, i ricavi.
5. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi sostenuti, ove possibili, ai dati e ai parametri definiti a livello nazionale.
Articolo 117 - Relazione sul controllo di gestione
1. La funzione del controllo di gestione è assegnata secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale d'Ateneo. Le conclusioni del controllo sono fornite:
a) al Rettore;
b) al Direttore Amministrativo e ai responsabili delle strutture decentrate affinchè abbiano gli elementi necessari per valutare e per adeguare l'andamento della gestione;
c) al Consiglio di Amministrazione, ai fini della verifica dello Stato di attuazione degli obiettivi programmati;
d) al Nucleo di valutazione interno;
e) al Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La relazione sul controllo di gestione deve essere predisposta entro i 5 giorni successivi alla chiusura di ciascun periodo. La relazione sul controllo di gestione annuale deve essere predisposta entro i 60 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il Rettore tiene conto dei risultati del controllo di gestione nella relazione illustrativa da trasmettere al Consiglio di Amministrazione contestualmente al conto consuntivo.




