I crediti formativi universitari (CFU) e le classi dei corsi di studio
Obiettivo prioritario della riforma è stata una profonda revisione della didattica universitaria che viene ora più concentrata sulle esigenze dello studente. Lo strumento per la revisione del tradizionale impianto didattico dei corsi è il credito. L'introduzione del CFU (Credito Formativo Universitario) risponde all'esigenza di contrastare la mancata saldatura tra la durata legale dei corsi e quella effettiva e di contenere l'alto tasso di abbandono degli studi universitari. Queste ne sono le caratteristiche:
- i crediti formativi universitari rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale. Ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente;
- la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. L'articolo 7 del regolamento prevede in tal modo che: "Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'unione europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica";
- è previamente determinata la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico;
- i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
- i regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
- le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondano alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Sul piano nazionale sono individuati, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e quindi le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
. attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (per ambito disciplinare si intende un insieme di settori scientifici disciplinari culturalmente e professionalmente affini);
. attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
. attività formative autonomamente scelte dallo studente;
. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
. altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.
Stante l'autonomia delle università nel denominare i corsi di studio che esse istituiscono e nel definirne gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili non sono indicati per singolo corso bensì per classi di appartenenza, cioè per raggruppamenti di corsi di studio. Tutti i corsi che gli atenei istituiranno in una determinata classe condivideranno dunque necessariamente gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili, ma si differenzieranno tra loro (in regime di autonomia didattica) per la denominazione, per gli obiettivi formativi specifici e, soprattutto, per la scelta dettagliata delle attività formative che saranno richieste agli studenti per conseguire il titolo e del relativo carico di lavoro espresso in crediti, rispettando naturalmente i valori minimi fissati dal decreto.
Gli atenei potranno offrire così agli studenti più corsi di studio (e curricula di questi) della medesima classe, che diano una preparazione fortemente orientata alla professionalità (come nell'esperienza degli attuali diplomi universitari), oppure fortemente orientata ad una solida formazione di base aperta a successivi affinamenti (anche, eventualmente, con finalità di formazione di eccellenza), oppure con una qualunque formula intermedia tra queste tenendo presente che, in ogni caso, deve essere garantita al laureato sia un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali che l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.




