Diploma Supplement
Il Diploma Supplement è stato introdotto nel sistema universitario italiano dal DM 509 del 1999, articolo 11, comma 8, e mantenuto in vigore dal DM n° 270 del 2004 nel medesimo articolo e comma.
Con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 pubblicato nella GU n°3 del 5 gennaio 2011, il Ministro sostituisce il termine “certificato”, utilizzato all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e nei successivi interventi modificativi, integrativi e collegati in materia, con la locuzione «relazione informativa».
IL DIPLOMA SUPPLEMENT È
- un documento integrativo del titolo conseguito al termine del corso di studi, sviluppato secondo un modello condiviso, per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;
- una relazione informativa che contiene i dati ufficiali della carriera dello studente;
- una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente;
suddiviso in otto sezioni:
- sez. 1 dati anagrafici
- sez. 2 informazioni sul titolo di studio
- sez. 3 informazioni sul livello del titolo di studio
- sez. 4 informazioni sul curriculum e risultati conseguiti
- sez. 5 informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo
- sez. 6 informazioni aggiuntive
- sez. 7 sottoscrizione del supplemento
- sez. 8 informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore italiano
IL DIPLOMA SUPPLEMENT SERVE A
- rendere più trasparente il titolo di studio conseguito perchè lo integra con la descrizione del curriculum effettivamente seguito;
- favorire la mobilità degli studenti, l’accesso ad ulteriori studi universitari e alla formazione permanente;
- facilitare la conoscenza e la valutazione dei nuovi titoli accademici da parte dei datori di lavoro;
- rendere più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all’estero e la libera circolazione internazionale dei nostri laureati;
IL DIPLOMA SUPPLEMENT VIENE RILASCIATO
al compimento degli studi, senza spese per lo studente, in edizione bilingue (italiano e inglese) unica copia in originale, ai laureati dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico secondo i DD.MM. 509/99 e 270/04.
RILASCIO SU RICHIESTA
Tutti i laureati dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico secondo i DD.MM. 509/99 e 270/04 che hanno conseguito il titolo a partire dal 2005 possono richiedere il DS.
Per richiedere il DS è sufficiente compilare il modulo di richiesta che viene automaticamente inviato all’ufficio competente. Successivamente, lo studente richiedente riceverà per e-mail specifica indicazione sulla data e il luogo della consegna.
Le richieste di rilascio di DS che riguardano i corsi di studio inseriti nella tabella 1. saranno evase, di norma, entro 7 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Le richieste di rilascio di DS che riguardano i corsi di studio non ancora inseriti nella tabella 1. saranno evase, di norma, entro 45 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Documenti utili
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