Titolo X - Autonomia finanziaria e contabile

Titolo X - Autonomia finanziaria e contabile


Articolo 57 - Le entrate dell'Università
1. Le entrate sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico stabilirà una quota delle entrate da destinare ad un fondo comune dell'Università al fine di perequare la disparità dei proventi per tasse universitarie e contributi spettanti ai vari Corsi di Studio.

Articolo 58 - Autonomia delle Strutture centrali e periferiche
1. Alle strutture organizzative centrali e periferiche è attribuita autonomia amministrativa e di spesa con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Ai Dipartimenti e alle altre Unità decentrate che dispongono di un centro di gestione amministrativa è riconosciuta piena autonomia. Negli altri casi, le unità decentrate dovranno far capo ad un centro di gestione amministrativa esistente o da istituire.