Titolo IV - Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione

Titolo IV – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione


Articolo 34 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 35 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.

Articolo 36 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 37 – Presentazione delle candidature
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L’Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l’elenco dei candidati, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 38 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 39 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 40 – Operazioni di scrutinio
1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione dello studente eletto.
3. Risulteranno eletti i candidati che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 41 – Completamento del percorso di studi di primo livello
1. I rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell’Università di Catania entro l’anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 42 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, nel rispetto del superiore criterio, non si darà luogo ad elezioni suppletive.