Titolo III - Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione

Titolo III – Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione


Capo A – Elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

Articolo 13 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all’elettorato attivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento e dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari tutti i docenti dell’Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i direttori che ricoprano tale carica alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
5. Ha diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 14 – Collegi elettorali
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei docenti in Senato accademico, sono individuati due raggruppamenti delle aree scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni:
a) raggruppamento delle aree tecnico-scientifiche, che ricomprende le seguenti aree: Scienze matematiche e informatiche (area 1); Scienze fisiche (area 2); Scienze chimiche (area 3); Scienze della terra (area 4); Scienze biologiche (area 5); Scienze mediche (area 6); Scienze agrarie e veterinarie (area 7); Ingegneria civile e Architettura (area 8); Ingegneria industriale e dell’informazione (area 9);
b) raggruppamento delle aree scientifico-umanistiche, che ricomprende le seguenti aree: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (area 10); Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area 11); Scienze giuridiche (area 12); Scienze economiche e statistiche (area 13); Scienze politiche e sociali (area 14).
2. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti saranno costituiti due distinti collegi, uno per ogni raggruppamento di aree. I docenti eserciteranno i propri diritti elettorali nell’ambito del collegio corrispondente all’area scientifico-disciplinare a cui appartengono. Il collegio delle aree tecnico-scientifiche eleggerà nove senatori accademici; il collegio delle aree scientifico-umanistiche ne eleggerà cinque.

Articolo 15 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, nella composizione prevista dall'art. 7 dello Statuto, sono indette dal rettore con decreto, contenente l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi saranno resi noti  anche con successivo provvedimento.

Articolo 16 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 17 – Candidature dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico
1. Per l’elezione dei rappresentanti in Senato accademico dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L’Ufficio elettorale provvederà a rendere noti gli elenchi dei candidati, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Lo stesso Ufficio renderà, altresì, noto, sempre mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, l’elenco nominativo di tutti i direttori di dipartimento.
3. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, i nominativi dei candidati, per ciascuno dei collegi di cui al precedente art. 14, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i nominativi dei candidati, di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l’elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i nominativi di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l’elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 18 – Elenco degli elettori
1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per collegio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 19 – Convocazione
1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l’elezione delle rappresentanze in Senato accademico di cui al presente capo deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.
2. La convocazione è effettuata mediante nota del rettore trasmessa, tramite posta elettronica, all’indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell’elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 20 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Tali componenti sono nominati dal rettore che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.
2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 21 - Operazioni di voto e di scrutinio
1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 22 – Individuazione degli eletti
1. Per l’elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi dodici posti della predetta graduatoria.
2. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti in Senato accademico, per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno utilmente collocati nella predetta graduatoria, nel numero indicato dal precedente articolo 14, comma 2, e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il collegio delle aree tecnico-scientifiche eleggerà tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori a tempo indeterminato;
b) il collegio delle aree scientifico-umanistiche eleggerà due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore a tempo indeterminato;
c) ciascuna area scientifico-disciplinare non può avere all'interno del Senato accademico più di un rappresentante.
3. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della predetta graduatoria.
4. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 23 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell’ambito della graduatoria finale di riferimento e nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 22, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno il 20% dei voti complessivamente espressi. In caso contrario, nonché quando la relativa graduatoria sia esaurita o non consenta il rispetto dei superiori criteri, vengono indette elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione

Articolo 24 – Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 25 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico ed in Consiglio di amministrazione sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l’indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l’ubicazione e la composizione dei seggi.

Articolo 26 – Commissione elettorale
1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
d) un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell’Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 27 – Liste dei candidati
1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall’indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all’albo telematico dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 28 – Elenco degli elettori
1. L’elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall’Area della didattica e vidimata dall’Ufficio elettorale.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere ritirata dal presidente del seggio; l'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 29 – Seggi elettorali
1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 30 – Operazioni di voto e di scrutinio
1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 31 – Attribuzione dei seggi
1. L'attribuzione alle varie liste dei sei seggi, per il Senato accademico, e dei due seggi, per il Consiglio di amministrazione, avviene su base proporzionale.
A tale scopo, la Commissione elettorale:
a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per sei, per il Senato accademico, e per due, per il Consiglio di amministrazione, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.
2. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
3. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 32 – Completamento del percorso di studi di primo livello
1. I rappresentanti degli studenti in Senato accademico ed in Consiglio di amministrazione che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell’Università di Catania entro l’anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 33 – Anticipata cessazione dalla carica
1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria non si darà luogo ad elezioni suppletive.